Potremmo considerare conclusa la lunga discussione che ha interessato le immobilizzazioni immateriali nel contesto della disciplina transitoria che permette la Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni sulla base dell’articolo 110 del DL 104/2020 (il cosiddetto Decreto Agosto).
Se per un bene immateriale iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni, la normativa non lasciava spazio ad ambiguità, rientrando questi tra i cespiti, lo stesso non era possibile dirlo per quei beni immateriali che erano stati spesati direttamente a conto economico, per i quali la possibilità della rivalutazione era incerta.
L’ambiguità della questione scaturiva dal fatto che se, da un lato, il tenore letterale del disposto normativo richiedeva l’iscrizione in bilancio come requisito per effettuare la rivalutazione, dall’altro, è anche vero che un bene immateriale tutelato giuridicamente, anche se non iscritto tra le immobilizzazioni, presenta comunque un dimostrabile valore patrimoniale.
La discussione è stata lunga, non sono mancati posizionamenti divergenti, ma si è esaurita quando l’Organismo Italiano di Contabilità, in occasione della pubblicazione definitiva del suo documento interpretativo numero 7 dedicato alla Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, tra le altre cose ha definito il perimetro civilistico della rivalutazione dei beni immateriali spesati a conto economico, circoscrivendola a quelli tutelati giuridicamente. Per un approfondimento sulla questione si veda l’articolo OIC: la Rivalutazione dei beni immateriali, di quelli in leasing e dei cespiti complessi.
Il punto segnato dall’OIC è di fondamentale importanza, ma ha un valore esclusivamente civilistico, motivo per cui restava aperta la porta dell’incertezza sull’allineamento fiscale.
Tuttavia, per quanto quello civile e quello fiscale rappresentino dei binari separati, questi sono comunque legati dalla logica e dalla coerenza. Nell’articolo sopra citato, su queste pagine si era già ipotizzato che probabilmente l’Agenzia delle Entrate si sarebbe allineata all’indirizzo civilistico, dato che la rivalutazione fiscale è una diretta conseguenza di quella civile.
Così il giorno 8 aprile 2021, in occasione della risposta a Interpello numero 956-343/2021, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate si è allineata a quanto stabilito dall’OIC, avvallando definitivamente la rivalutazione dei beni immateriali, anche se spesati a conto economico, purché tutelati giuridicamente. Chiudendo così, in maniera definitiva e chiara, la questione, anche da un punto di vista fiscale.
L’agenzia, condividendo le considerazioni dell’Organismo Italiano di Contabilità, precisa che “in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l'iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo, ovviamente, pagamento dell'imposta sostitutiva”.
La scelta operata di allinearsi alla normativa civilistica, oltre che coerente con l’impianto normativo di base, come evidenziato sulla risposta all’Interpello, appare anche una condivisibile scelta d’opportunità, in quanto un disallineamento tra i due piani, quello civile e quello fiscale, avrebbe comportato una varietà di problemi tecnici.