Il datore di lavoro che subentra in rapporti di lavoro presistenti i è tenuto a presentare la Certificazione Unica comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui iera ancora attivo il soggetto estinto poi estinto
E' il chiarimento fornito con la Risposta ad interpello 21 aprile 2021, n. 275, dall'Agenzia delle Entrate ( il testo è allegato in fondo a questo articolo) in relazione agli adempimenti dei datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta nel caso di trasferimento delle posizioni i dei dipendenti ad un diverso fondo previdenziale complementare.
L'Agenzia precisa che “nei casi di estinzione del sostituto d'imposta con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la Certificazione Unica che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato”.
Nel caso specifico il Fondo che poneva l'interpello ( Fondo Istante) è una forma pensionistica complementare a contribuzione definita, istituita al fine di farvi affluire le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) mentre il Fondo è un fondo pensione negoziale istituito sulla base di accordi collettivi, cui possono aderire i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del Fondo stesso
Il fondo istante chiedeva, in relazione al trasferimento, come gestire "il risultato negativo della gestione che ha comportato la determinazione di un "risparmio d'imposta", che si somma al risultato negativo della gestione delle precedenti annualità. Pertanto, si pone la criticità nella movimentazione delle posizioni degli aderenti verso il Fondo Alfa, laddove il controvalore di dette posizioni , risulterà infatti superiore rispetto alla liquidità disponibile. La differenza sarà appunto costituita dal "risparmio d'imposta", che potrà essere utilizzato esclusivamente in riduzione di un ipotetico futuro debito di imposta ma che, allo stato, non costituisce un credito di imposta. Alo stesso modo anche da parte del trasferitario Fondo Alfa vi è l'esigenza di acquisire certezza di potere beneficiare del "risparmio d'imposta".
Nella risposta l'Agenzia precisa che Nei casi di estinzione del sostituto d'imposta con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la Certificazione Unica che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.
Nel caso speficio in considerazione della liquidazione del Fondo Istante e del trasferimento delle posizioni senza soluzione di continuità nonché della circostanza che l'eventuale attivo residuo è trasferito al Fondo Alfa e quest'ultimo succede anche negli eventuali rapporti passivi ancora in essere, si ritiene condivisibile la soluzione interpretativa proposta dal Fondo Istante. Nel caso di specie, benché l'articolo 1, primo comma, del Regolamento disponga la messa in liquidazione del Fondo Istante, per effetto del trasferimento delle posizioni previdenziali, senza soluzione di continuità, al Fondo Alfa, si realizza nella sostanza una prosecuzione delle attività previdenziali in oggetto.
Il Fondo presso il quale vengono trasferite le posizioni degli iscritti quindi è il soggetto tenuto:
- a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui ha operato l'altro Fondo;
- all'autoliquidazione e al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta sul risultato di gestione dell'anno 2020 e sugli importi corrisposti dall'altro Fondo nel corso del 2020 agli iscritti a titolo di garanzia di risultato.