Con la Risposta a interpello n 269 del 20 aprile 2020, l'agenzia delle entrate concorda con un Ministero istante nel ritenere che la tassazione degli emolumenti, secondo l'istante assimilati ai redditi da lavoro dipendente, dovrà avvenire in modo ordinario qualora il ritardo nella loro corresponsione sia da considerarsi fisiologico e non dovuto a sitazioni di carattere giuridico.
Un Ministero istante esercita l'attività di vigilanza su enti cooperativi mediante revisioni ordinarie, volte ad accertare i requisiti mutualistici e a fornire agli organi di direzione e di amministrazione suggerimenti, consigli ed effettuare ispezioni straordinarie.
Per lo svolgimento di tale compito istituzionale, l'Istante si avvale del proprio personale, nonché di quello, debitamente formato ed abilitato, di altre Amministrazioni, con le quali ha sottoscritto apposite convenzioni.
Per ragioni connesse alle procedure di liquidazione, ovvero nel caso in cui le revisioni o ispezioni si concludano in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, i relativi compensi sono erogati nell'anno successivo a quello di effettiva maturazione.
L'istante rappresenta che l'iter per la liquidazione dei compensi maturati dall'agosto 2019 al termine del periodo d'imposta, si è concluso alla fine del mese di giugno 2020, con erogazione degli stessi nel successivo mese di luglio 2020 a causa di una seria di richieste di integrazioni documentali che ha determinato una dilazione dei tempi consueti per l'accredito delle somme ai beneficiari.
Alla luce dei chiarimenti forniti con la risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E, il Ministero istante ha assoggettato i compensi, maturati nel predetto arco temporale del 2019 ed erogati nel 2020, a tassazione ordinaria, considerando il ritardo nell'erogazione "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro liquidazione.
Esso chiede se i compensi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da lui svolti e erogati nell'anno successivo a quello di maturazione, siano da assoggettare a tassazione ordinaria oppure a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
L'agenzia nel concordare con l'istante per la tassazione ordinaria degli emolumenti 2019 corrisposti a luglio 2020 per ritardi nelle procedure di liquadazione degli stessi, specifica che l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir dispone che l'imposta si applica separatamente agli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49»
Da ciò si evince che la tassazione separata non si applica indiscriminatamente ogni qual volta gli emolumenti siano percepiti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, essendo necessario che tale ritardo sia dovuto a situazioni di carattere giuridico (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi), o ad oggettive situazioni di fatto che impediscano il pagamento entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.
Inoltre, è stato chiarito che mentre per il sopraggiungere di situazioni di carattere giuridico non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare le cause del ritardo, negli altri casi deve essere effettuata un'analisi delle circostanze che hanno determinato il rinvio nell'erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico, ovvero strettamente correlato alla natura dell'emolumento.
Qualora, infatti, tale ritardo risultasse fisiologico, l'applicazione della tassazione separata non risulta giustificata come chiarito dalla Risoluzione 13 dicembre 2017, n.151).