tutti i contributi erogati nei confronti dei soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per l'emergenza epidemiologica Covid-19 sono esenti da imposizione fiscale. Lo afferma l'agenzia nella risposta a Interpello n. 272 del 20 aprile 2021.
Il caso riguardava una Cassa previdenziale privata, che aveva chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale che è tenuto ad applicare, in qualità di sostituto d'imposta, al "Sussidio per iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti" (di seguito "Sussidio") deliberato in data 11 maggio 2020 dal proprio Consiglio di Amministrazione
in favore dei professionisti iscritti titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) e (ii) di pensione invalidità, esclusi dall'indennizzo di cui all'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia"), così come modificato dall'articolo 78 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto "Rilancio").
Secondo la Cassa il sussidio erogato non costituisce per il soggetto beneficiario un reddito rilevante ai fini IRPEF, in quanto :
- non ha funzione sostitutiva di un reddito;
- costituisce prestazione di tipo assistenziale erogata in presenza di uno stato di bisogno derivante dall'emergenza epidemiologica.
Inoltre il bonus non rientra in nessuna della categorie reddituali di cui all'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi e viene corrisposto:
- a titolo assistenziale,
- una tantum e
- con vocazione risarcitoria dei danni patiti e patendi per effetto della situazione epidemiologica.
Nella Risposta l'Agenzia concorda con la soluzione prospettata.
Infatti, anche se il decreto 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia"), e il successivo Decreto rilancio n. 34-2020 nell'istituire una indennità di supporto ai professionisti ha disconosciuto il beneficio economico in favore dei professionisti titolari di pensione diretta, ciò non significa che al sussidio deliberato dalla Cassa per i propri iscritti, titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, non si applichi il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), che prevede che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Pagina 4 di 6 dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati nei confronti dei soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (tra l'altro, articoli 27 e 44 del decreto "Cura Italia" e articolo 25 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - cd. decreto Rilancio). Anche sulla base delle precisazioni fornite dalla Cassa , sul fatto che il Sussidio è erogato a liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo,l'Agenzia conferma che esso non è da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef, i e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori.