Il "premio" di euro 100 non puo essere erogato a personale dipendente che presta la propria attività all'estero. La misura era stata prevista dal decreto Cura Italia del 18.3.2020 per i lavoratori dipendenti che non potevano svolgere la propria attività in smart working nel mese di marzo, durante il lockdown totale per il COVID 19
La richiesta di chiarimenti arriva dal Ministero degli Esteri , per il quale prestano servizio impiegati a contratto assunti dagli uffici all'estero che fanno parte di un contingente distinto dal personale di ruolo .
Gli impiegati a contratto, precisa il ministero, sono distinti i in due grandi categorie:
- quelli con contratto regolato dalla legge italiana (cd. categoria "ad esaurimento") e
- quelli con contratto regolato dalla legge locale.
Ai primi si applicano le norme di contrattazione collettiva italiana richiamate in specifici "Accordi successivi" ai CCNL; ai secondi si applicano, a prescindere dal Paese di servizio, le disposizioni speciali di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con una tutela minima di derivazione "italiana", salvo applicazione della legge locale in ipotesi più favorevoli al lavoratore o di carattere imperativo non derogabili .
Per quanto riguarda i "contrattisti", con rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana, l'Istante fa presente nell'interpello che nei loro confronti trova applicazione il regime fiscale italiano o quello del Paese di servizio in base a quanto previsto dalla normativa fiscale internazionale e locale. In generale, prevale il principio di attrazione al regime fiscale dello Stato che eroga le retribuzioni (italiano), salvo diverse disposizioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, e si considera come reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF, il 50 per cento della retribuzione percepita, così come previsto dall'articolo 51, comma 8 del TUIR.
Nel caso in cui il personale sia soggetto ad imposizione nel Paese estero, la base imponibile fiscale varia a seconda della legislazione di ciascun Paese.
Indipendentemente dal regime fiscale applicato, ai fini previdenziali, il personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana è iscritto alle forme di previdenza erogate dall'INPS
Ciò considerato, il Ministero chiede se il premio che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, pari ad euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede nel mese di marzo 2020 vada garantito anche per gli impiegati a contratto che sono assunti dagli uffici della rete diplomatico-consolare all'estero, indipendentemente dal regime fiscale e previdenziale applicato.
Nella Risposta l’Agenzia da parere negativo. Richiamando quanto affermato già nella circolare n. 11/E del 2020, in merito ai dipendenti, residenti in Italia, che prestano l'attività lavorativa all'estero, riafferma che il sostituto d'imposta italiano non può erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero.
Infatti la ratio sottesa alla disposizione dall'articolo 63 del decreto Cura Italia, è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese.
Considerato quindi che il premio è collegato alla specifica situazione epidemiologica italiana, anche per il caso in esame, l'Agenzia ritiene che il premio non possa essere erogato agli impiegati a contratto assunti all'estero