Il testo del nuovo Decreto Covid, Decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, è stato pubblicato in G.U. n. 96 del 22.04.2021.
Il Decreto introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con tutte le date delle riaperture delle attività economiche e le nuove regole su spostamenti.
Per i dettagli sulle riaperture si legga Calendario delle riaperture dal 26 aprile a luglio: la bozza del nuovo decreto Draghi
A partire dal 26 aprile sarà di nuovo possibile spostarsi tra regioni in zona bianca e zona gialla. Per gli spostamenti in entrata e inuscita tra le regioni arancioni e rosse serviranno invece le certificazioni verdi già annunciate da Draghi e simili al green pass europeo da cui verrano poi sostituite.
Vediamo cosa sono a quando servono.
Certificazioni verdi anti covid 19
Il decreto prevede l'introduzione delle seguenti certificazioni verdi comprovanti lo stato di:
- avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
- o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2,
- ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Si prevede inoltre l'introduzione di una Piattaforma Nazionale DGC per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19: sistema informativo nazionale per il rilascio e la verifica e l’accettazione di certificazioni.
Validità delle certificazioni verdi covid 19
La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (di cui al comma 2, lettera a), dell'art 10) ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da covid 19 (di cui al comma 2, lettera b)) ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
La certificazione verde Covid-19 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. (di cui al comma 2, lettera c)) ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate riportano almeno le indicazioni contenute nei modelli unici di cui alla tabella allegata al decreto.
Si precisa che coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, laddove non abbiano ricevuto alcuna forma di certificazione al momento della somministrazione del vaccino, possono richiedere la medesima alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal decreto e pertanto valide. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal decreto e pertanto valide.
Attenzione va prestata al fatto che le certificazioni verdi saranno applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per:
- il rilascio,
- la verifica
- l'accettazione
di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma Nazionale PN-DGC per l’emissione del DGC-Digital Green Certificate interoperabile a livello europeo.
Sul green pass europeo si legga Green pass: certificato verde vaccinale per viaggiare in Europa dal 1 giugno