Il bonus per l'emergenza COVID garantito da una Regione nel 2020 a lavoratori autonomi occasionali e collaboratori coordinati sconta un diverso trattamento fiscale: esente per i primi, soggetto a ritenuta per i secondi. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 273 del 20 aprile 2021.(allegato qui sotto)
Nel caso specifico la Regione chiedeva il parere su un proprio provvedimento in cui introduceva una misura di sostegno di 1000 euro dedicata a lavoratori autonomi e parasubordinati per sostenerli in un percorso di orientamento e riqualificazione professionale
Veniva precisato che il contributo era diretto a lavoratori privi di partita IVA, residenti o domiciliati nella Regione con contratto di collaborazione o di lavoro occasionale che non percepiscono l'indennità di disoccupazione NaSPI o il Reddito di Cittadinanza, titolari di un contratto attivo nel 2020 , di due diverse categorie:
1) lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata: co.co.co e lavoratori a progetto;
2) lavoratori autonomi, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, con contratto di lavoro occasionale o di cessione dei diritti d'autore,
I requisiti non prevedevano limiti di ISEE ma richiedevano di essere
- in possesso di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)
- disponibili alla fruizione di almeno 10 ore di servizi a processo al lavoro e/o alla formazione.
Erano esclusi gli iscritti ad una cassa di previdenza autonoma.
Tenuto conto che per un analogo bonus l'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 , prevede la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19, l'Istante chiedeva se possa essere detassata l'indennità regionale in oggetto nei confronti dell'intera platea dei percettori.
Il parere dell’Agenzia delle entrate è negativo, nel senso che consente la detassazione solo per una delle due categorie interessate
Nella disamina normativa l’Agenzia ricorda le diverse categorie di reddito e spiega infatti che
i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga come successo , ad esempio, nell'ambito delle misure adottate per contenere l'impatto economico negativo connesso all'emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), per i liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa , iscritti alla Gestione separata .
L’agenzia osserva che l'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP. Sottolinea pero che destinatari del regime fiscale di favore, sono «i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi».
Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione in quanto il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell'ipotesi in cui la collaborazione rientri «nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.
Quindi la Regione per tali soggetti sarà tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef.