Nella Circolare n. 64 del 19 aprile 2021, INPS riporta le tabelle delle retribuzioni convenzionali daprendere a riferimento per il calcolo contributivo per i lavoratori operanti in paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.
In merito era stato emanato il Decreto del Ministero del lavoro 23 marzo 2021.
Viene chiarito che gli stessi valori si applicano ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE ed ai lavoratori extracomunitari, con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, che siano stati inviati dal proprio datore in un paese extracomunitario.
Paesi con accordi di sicurezza sociale 2021
I paesi dell'Unione europea esclusi dall'applicazione della norma sono i seguenti:
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (Brexit) del 31 dicembre 2020, con periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso (cfr. la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020), è stato concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) sul quale verrà emanata una ulteriore circolare di chiarimenti
I paesi extraeuropei con cui sono stati conclusi accordi di sicurezza sociale sono :
Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015) , Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
Modalità di calcolo contributi
L'INPS ricorda ( circolare n. 72 del 21 marzo 1990) che , ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici nelle tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva di riferimento per gli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
Si ricorda anche che ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili i valori , devono essere arrotondati all’unità di euro.
Regolarizzazione retribuzioni gennaio febbraio e marzo 2021
In caso di calcoli affettuati in maniera non corretta la regolarizzazione puo avvenire senza aggravio di oneri aggiuntivi.
il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, ovverosia entro il 16 luglio 2021.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende :
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2021 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.