Importanti novità per i disoccupati percettori dell'indennità di disoccupazione NASPI nel Decreto Sostegni n. 41 2021 che è attualmente in corso di conversione in legge.
Si tratta in particolare di
- una semplificazione dei requisiti per tutto il 2021 che rende la NASPI piu accessibile e al posto della consueta proroga
- la possibilità di richiedere il Reddito di emergenza (quota fissa di 400 euro per 3 mensilità)
Vediamo meglio di seguito le due novità
Naspi 2021 semplificata
L'art. 16 del Decreto Sostegni n. 41 2021 prevede che i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori dipendenti NASPI siano concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e fino al 31 12 2021 senza l'applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (come previsto da artl 3 comma 1 lett.c D. lgs. n.22 2015)
L'INPS ha fornito le specifiche istruzioni con la circolare 65 del 19 aprile.
L'istituto precisa che per tutto l'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 per la prestazione saranno richiesti quindi i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario (cioè a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro)
- tredici settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Ne deriva che le domande di Naspi presentate a seguito di eventi verificatisi tra il 1 gennaio e il 19 aprile 2021, data di pubblicazione della circolare INPS, saranno riesaminate d'ufficio, tenendo conto della novità normativa.
Vale la pena ricordare forse che i lavoratori che hanno diritto alla NASPI sono i dipendenti del settore privato, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere invece:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI
Naspi 2021 e Reddito di emergenza .
Come detto il Decreto Sstegni diversamente dai precedenti decreti emergenziali del Governo conte, NON ha disposto la proroga delle mensilità di NASPI e DIS COLL già in corso di erogazione alla data di emanazione .
Per una parte della stessa platea di beneficiari c'è però un'altra misura ovvero il pagamento di tre mensilita di Reddito di Emergenza , in quota fissa, per un totale di 1200 euro.
Possono infatti fare domanda del REM non solo i nuclei familiari che rispondono a determinati parametri ISEE ma anche i disoccupati che
- hanno terminato la fruizione di NASPI tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e
- hanno un ISEE inferiore a 30mila euro
Devono inoltre essere NON essere titolari di :
- altro contratto di lavoro subordinato, salvo il contratto intermittente senza diritto di indennità di disponibilità
- pensione diretta ad eccezione dell’assegno di invalidità;
- Reddito di cittadinanza nello stesso periodo
- indennità COVID per lavoratori precari e sportivi previsti dall’articolo 10 del Decreto Sostegni.
Come detto per questo tipo di beneficiari non si applicano i requisiti ordinari richiesti per il Reddito di emergenza e non viene calibrato l'importo sulla base della composizione della famiglia