L'ispettorato del lavoro ha risposto con la nota 606 del 15 aprile 2021 (allegata sotto) ad un quesito di una sede territoriale riguardo l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico nei casi di ripetute violazioni del divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti .
L'ispettorato di Massa Carrara suggeriva questa possibilità in ragione del fatto che precedenti pareri è stato affermato che "l’illecito si perfeziona “ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente”.
Inoltre aggiungeva l:" Si è anche osservato che la formulazione normativa sembra consentire – nell’applicazione della sanzione – il riferimento alla “totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.
Il parere dell'ispettorato è negativo e afferma che l' articolo 8 della Legge n. 689/1981, non è applicabile al regime sanzionatorio previsto nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili. Vengono richiamate alcune sentenze di cassazione (Cass. sent. n. 26434/2014; n. 5252/2011; n. 12974/2008; n. 12844/2008) per cui si afferma chee disciplina non è però applicabile nei “casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte” .. indipendentemente dalla circostanza che l’illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.
Aggiugne anche che l’illecito in questione si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria e, pertanto, risulterebbe comunque estraneo a anche nella ipotesi in cui sia stata contestata la violazione ammnistrativa dell’impiego di lavoratori “in nero” con conseguente applicazione della maxisanzione.
Si ricorda che la legge 689 1981 art. 8 su ripetute violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative recita come segue:
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688 per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.