Siamo stati tra i primi a scrivere di come, in base alle istruzioni del Modello IVA 2021, nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2020, avesse goduto della sospensione emergenziale dei termini di versamento, questa avrebbe avuto l’inevitabile effetto di ridurre per equivalente l’eventuale credito IVA spettante (e di conseguenza utilizzabile), in sede di dichiarazione annuale.
La questione, qui affrontata con l’articolo Dichiarazione IVA: i versamenti sospesi Covid riducono il credito IVA annuale, si riassume con il fatto che il Modello IVA 2021, sul quadro VA prevede l’esposizione dei versamenti sospesi, ma, sul quadro VL, quello demandato a esporre i saldi effettivamente utilizzabili, al rigo VL41 prevede l’esposizione del credito IVA figurativo (quello a cui il contribuente avrebbe avuto diritto nel caso in cui avesse adempiuto anche al versamento dei versamenti invece sospesi), ma questo importo non confluisce sul rigo VL30, dove trova esposizione il credito effettivo.
In conseguenza di ciò, è ormai assodato, i contribuenti con IVA a credito non potranno utilizzare in compensazione o richiedere a rimborso l’ammontare corrispondente ai versamenti sospesi.
La questione è che, il Modello IVA 2021, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante, non distingue l’omissione di un versamento dalla sua sospensione, motivo per cui la porzione di credito equivalente all’importo non versato, perché sospeso, rimane di fatto congelato e sarà recuperabile solo nelle dichiarazioni annuali degli anni successivi.
Dopo la pubblicazione del Modello IVA 2021, molte sono state le perplessità riguardo la correttezza di questa interpretazione o la correttezza delle istruzioni del modello, ma, a dire il vero, a ben guardare la struttura del dichiarativo, non erano molte le possibilità che una interpretazione alternativa del meccanismo potesse essere fondata; come è risultato confermato, alla fine, da una interrogazione parlamentare del MEF del 24 marzo 2021, che ha messo fine alle speculazioni sul tema.
Con la Circolare numero 11 del 16 aprile 2021, anche Assonime entra nel merito della questione. Dopo aver confermato l’inevitabilità del blocco del credito d’imposta, stante l’impianto del modello, Assonime propone una soluzione molto semplice, che permetterebbe di sbloccare il credito IVA: prorogare la data di presentazione della dichiarazione IVA al 30 giugno 2021, per consentire ai contribuenti di eseguire i versamenti entro tale data e poi usufruire del credito d’imposta spettante.
L’unico ipotetico problema della soluzione proposta è che l’IVA è una imposta armonizzata, e l’Unione Europea richiede l’elaborazione di alcuni saldi nei primi mesi dell’anno; si ricorderà che quando la dichiarazione IVA era ancora unificata, nei primi mesi dell’anno, per rispondere a questa esigenza, veniva trasmessa la Comunicazione dati IVA, una sorta di anticipazione dei dati essenziali successivamente elaborati in sede di dichiarazione: questo adempimento è stato eliminato grazie all’anticipazione della scadenza della dichiarazione IVA (rispetto alle dichiarazioni delle imposte dirette). In conseguenza di ciò, per rispondere alla richiesta di Assonime, è possibile presumere che l’autorizzazione debba passare dall’Unione Europea.