Scade il 30 agosto prossimo la cosiddetta OPZIONE PER IMPATRIATI ossia il versamento in unica soluzione di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti in Italia per i soggetti il cui periodo di fruizione dell'agevolazione sia terminato il 31 dicembre 2020.
Ricordiamo che i cittadini italiani espatriati, possono usufruire del Regime impatriati ovvero la riduzione del 70% dell'imponibile in presenza dei seguenti requisiti:
- non essere stato fiscalmente residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti,
- se il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due periodi di imposta,
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente su territorio italiano.
Necessario essere stati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) nel caso in cui il contribuente si trovi residente in un paese con cui l’Italia non ha una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Possono usufruire di questa agevolazione anche i cittadini dell’Unione Europea, non italiani.
L'agenzia delle Entrate ha emanato il 15 aprile 2021 la risoluzione n. 27 con cui ha istituito i nuovi codici tributo per indicare il prolungamento del regime agevolato per i lavoratori impatriati (previsto dall’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ) come ampliato dall'art. 5 DL 34 2019 . La modifica prevede infatti il prolungamento della tassazione agevolata ridotta al 50% o al 10% per ulteriori 5 anni, in presenza di specifici requisiti.
I codici tributo sono i seguenti:
- “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”; ·
- “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
La risoluzione illustra anche le modalità di compilazione del modello per cui :
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”; ·
- nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; ·
- nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; ·
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel formato “AAAA”;
- · nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Si ricorda che il versamento degli importi dovuti va effettuato mediante il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) , senza la possibilità di avvalersi della compensazione.
Il termine di versamento è fissato ordinariamente al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo ma per i soggetti per cui tale periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020, il versamento andra effettuato entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 3 marzo 2021 che ha fissato le modalità operative per l'applicazione del'agevolazione, quindi appunto entro il 30 agosto 2021.