Con Risoluzione n 25/E del 14 aprile 2021 l'agenzia delle entrate chiarisce aspetti relativi alla cessione di immobili con cucina inglobata (cessione a corpo) relativamente al loro trattamento IVA.
In particolare, si specifica che la cessioni di cucina arredata inglobata nella cessione a corpo con l'immobile, sconta l'iva ordinaria in quanto non assimilabile nè a beni immobili nè a beni finiti.
Vediamo i dettagli dell'interpello cui si risponde.
L'istante afferma di operare nel settore immobiliare e di voler commercializzare unità abitative:
- sia mediante la costruzione ex novo,
- sia tramite la valorizzazione di patrimoni esistenti.
Con riferimento agli “acquisti sulla carta”, l’istante intende includere la cucina arredata negli accordi che definiscono le caratteristiche che le predette unità devono soddisfare alla consegna. Non esclude di inserire una cucina arredata anche in abitazioni cedute successivamente al loro sviluppo, in quanto ritiene che la sua presenza ne faciliti la cessione.
Tanto nell’ipotesi di inclusione della cucina in base ad un accordo con il cliente, quanto nel caso di installazione in assenza di preventivo accordo, l’unità abitativa nel suo complesso è ceduta “a corpo” per un corrispettivo predeterminato.
Nei casi di cessione di unità immobiliare già allestita, qualora la cucina non fosse di gradimento del nuovo proprietario, i costi per la disinstallazione, lo smaltimento e per la nuova cucina sarebbero ad esclusivo e totale carico di quest’ultimo. Egli chiede di sapere quale sia l’aliquota IVA applicabile alla cessione di cui si tratta.
L'agenzia risponde che la cessione di unità immobiliare che ha una cucina già installata al suo interno non è unica cessione rispetto alla cessione della stessa cucina, e si dovranno applicare due regimi IVA separati.
Inoltre, chiarisce che la cessione della cucina come nel caso di specie indicata dall'istante non ha natura accessoria rispetto a quella principale cioè rispetto alla cessione dell'immobile. Essa giunge a questa conclusione facendo riferimento alla giurisprudenza comunitaria secondo la quale “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”
Peraltro, l'agenzia specifica che a tale orientamento si è adeguata anche la Cassazione specificando che per aversi una operazione accessoria "l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale" .
In base a tutto quanto detto l'agenzia ha chiarito che alla cessione della cucina si applica l'aliquota ordinaria.
Un ulteriore chiarimento fornito con la risoluzione in oggetto riguarda i beni finiti, in particolare l’Agenzia alla luce dei chiarimenti forniti nel tempo ritiene che una cucina funzionante, completa di tutti gli elementi normalmente impiegati per lo scopo a cui è destinata (elettrodomestici, mobili, sedie, tavoli, cassettiere, mensole, credenze, ripiani, eccetera), sia composta da un insieme di elementi che, complessivamente intesi, non possiedono le caratteristiche proprie dei beni finiti.
Una cucina arredata, infatti, sebbene sia in grado di conservare una propria individualità, è formata da beni ed elementi che, di norma, non sono destinati a incorporarsi e divenire parte della costruzione.
Di conseguenza, la cessione della cucina dal produttore o installatore alla società non costituisce un’operazione riguardante un bene finito ed è, pertanto, soggetta anche questa ad aliquota Iva ordinaria.