È talmente radicata l’abitudine, in Italia, a interpretare ogni norma che, talvolta, la discussione nasce anche quando il suo tenore letterale non lascia spazio a veri dubbi.
È quello che accade in questo momento sul perimetro d’applicazione dell’articolo 6 del DL 23/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020), così come modificato dall’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020: quella norma che dispone il congelamento per cinque esercizi delle perdite significative emerse nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.
Il legislatore d’emergenza, nella straordinarietà del contesto pandemico, ha deciso di disporre una norma transitoria (a riguardo si legga l’articolo Le Perdite 2020 delle società di capitali diventano congelabili fino al 2025) con l’obiettivo di sterilizzare le ordinarie disposizioni previste dal Codice civile (a riguardo si legga l’articolo Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL) in conseguenza dell’emersione di perdite significative.
La norma, specialmente con la sua ultima novellazione ad opera dell’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020, nella sua interpretazione letterale non offre il fianco ad ambiguità, disponendo al comma 1, che “per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” non si applicano gli articoli del Codice civile in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento obbligatorio per riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.
Da una lettura letterale emerge come il perimetro d’applicazione della norma in deroga sia rappresentato dalle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. Nonostante la semplicità del dettato normativo, oggi convivono due letture della norma, una letterale, sostenuta dal MISE, e una estensiva, sostenuta principalmente, ma non solo, da Assonime (per un approfondimento sull’argomento si legga l’articolo Bilancio e congelamento delle perdite significative 2020: incertezza sul trattamento): la questione più dibattuta, ma non l’unica, è se le perdite interessate siano solo quelle emerse nel bilancio 2020 o anche le successive o le precedenti.
Al dibattito si è recentemente unico il Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie che ha recentemente pubblicato sul suo sito internet 12 massime sull’argomento: la lettura della norma, anche in questo caso, è letterale.
I notai del Triveneto ritengono che possano essere oggetto di sterilizzazione solo le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020: fuori da questo perimetro temporale le previsioni del Codice civile, in tema di perdite, trovano integrale applicazione.
Tali perdite possono essere rinviate, per la copertura, dall’Assemblea che approva al bilancio, fino alla chiusura dell’esercizio 2025; il differimento, tuttavia, non rappresenta un meccanismo automatico: è una possibilità offerta dalla legge ai soci della società, i quali attraverso l’Assemblea, dovranno deliberare la propria volontà di utilizzare la deroga.
Infine, secondo i notai delle Tre Venezie, le perdite significative oggetto di congelamento sono quelle emerse nell’esercizio di riferimento, il 2020, nello specifico “tutte quelle risultanti dal conto economico di tale esercizio […] prescindendo dalla circostanza che le stesse siano riconducibili all’emergenza Covid, alla gestione caratteristica o ad altre cause”.
La posizione del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, appare in linea con il dettato letterale della norma e con la lettura offerta dal MISE.
È parere di chi scrive che, alla luce di una norma che appare chiara, di una linea interpretativa segnata da un ministero e confermata nella sua lettura da soggetti significativi, non appare prudente né opportuno estendere, senza ulteriore supporto normativo, la validità temporale di deroghe così importanti al Codice civile ad esercizi diversi da quello in corso al 31 dicembre 2020.