Con la pubblicazione del messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 si sono completate le istruzioni ai datori di lavoro per usufruire dell'esonero contributivo relativo ad assunzioni e traformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 (previsto dalla legge di bilancio 2021 n. 178-2020).
Sull'argomento erano stata pubblicate le prime istruzioni con circolare 56 2021. Vediamo i dettagli nei paragrafi successivi.
Esonero assunzioni under 36 2021: a chi spetta
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, compresi i datori di lavoro del settore agricolo
- non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione,
- l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario .
Esonero assunzioni under 36 2021: per quali rapporti di lavoro
L’incentivo in esame spetta per
- nuove assunzioni a tempo indeterminato e per
- trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
- anche a scopo di somministrazione
- effettuate nel 2021 e fino al 30 giugno 2022 (Il mancato rinnovo del Temporary framework sugli aiuti di stato ha bloccato l'incentivo)
- di soggetti che, alla data dell’evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.
E' applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo in una cooperativa.
Restano esclusi :
- rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico,
- contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
- prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Incentivo assunzioni under 36 2021: come si calcola
L’incentivo è pari al 100 % dei contributi prevedenziali a carico dei datori di lavoro ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata nella misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione .
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS, in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL e le seguenti forme di contribuzione:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Durata dell'incentivo assunzioni 2021-2022
L'esonero spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato ma si amplia a quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea
l’INPS provvederà quindi registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto, sarà a carico dell’utilizzatore.
Per le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, riconosciute successivamente al 31 dicembre 2021, data ultima attualmente prevista dal citato Quadro temporaneo saranno successivamente fornite ulteriori indicazioni.
Coordinamento con altri incentivi assunzioni
L’esonero contributivo under 36 introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con :
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012,
- l’incentivo all’assunzione rivolto alle donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
- nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, l’esonero non può trovare applicazione
- l’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
- non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, nello stesso periodo della c.d. Decontribuzione sud (articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021).