Con Risposta a interpello n 233 del 9 aprile le Entrare chiariscono che spetta una imposta di registro agevolata per l’acquirente di terreni agricoli diventati boschivi, che si impegna a mantenere il bosco per almeno 30 anni. Il soggetto deve garantisce di riqualificare le aree con nuove piantagioni per assicurare l'incremento della biodiversità e una densità di almeno 250 alberi per ettaro, come richiesto dalla norma agevolativa.
L'istante afferma di voler aquistare due terreni agricoli individuati catastalmente come "seminativi" e che, a seguito di perdurato abbandono e incuria, hanno raggiunto una "morfologia boschiva"
In considerazione di ciò, l'istante chiede se il trasferimento di proprietà possa accedere al trattamento agevolativo previsto dall'art. 51, commi 1- ter del decreto -legge 14 agosto 2020, n. 104, per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli adibiti all'imboschimento.
A tale fine, dichiara che nell'atto di trasferimento fornirà dichiarazione scritta:
- della creazione di un vincolo specifico di mantenimento a bosco in tali aree per 30 anni
- dell'impegno a garantire, entro 12 mesi dal rogito, l'intervento di riqualificazione con pulizia, piantumazione sostitutiva e nuova piantumazione di piante autoctone di opportuna composizione, per garantire l'incremento della biodiversità e una densità di almeno 250 alberi per ettaro, così come richiesto per accedere al regime di favore.
Le Entrate riepilogano che l'articolo 51 della legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 («Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia») ha previsto una disciplina agevolativa per l'acquisto di terreni agricoli destinati all'imboschimento ed allo scopo di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico.
In particolare, si prevede che «l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento».
Per beneficiare di tale agevolazione l'acquirente è tenuto a rendere, nell'atto di acquisto apposite dichiarazioni ossia: "la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro" (cfr. comma 1-quinques).
In base al tenore letterale della norma, dunque, l'agevolazione è riconosciuta a favore dell'acquirente a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli che, entro il termine previsto, proceda all'imboschimento del terreno, previa assunzione nell'atto di trasferimento, dell'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per il terreno per un periodo non inferiore a trenta anni.
L'imposta di registro è prevista nella misura proporzionale dell'1% e, comunque, l'imposta dovuta per la registrazione dell'atto di trasferimento può essere, cosi come previsto dalla previsione in commento anche in misura inferiore all'attuale minimo di euro 1.000,00 (comma 1-quater, art. 51, del d.l. n. 104 del 2020).
In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte.
In merito ai soggetti beneficiari dell'agevolazione si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia una persona fisica, che non sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
In merito alla destinazione d'uso del terreno si ritiene che la destinazione debba risultare dagli strumenti urbanistici vigenti, non rilevando la destinazione di fatto del terreno all'uso agricolo. Nel caso di specie l'agenzia ritiene che per il descritto atto di acquisto dei terreni agricoli sia possibile accedere al trattamento agevolativo, al ricorrere di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni richiesti dalla normativa, purché lo stesso atto di trasferimento sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2020, data di scadenza del trattamento di favore in argomento, prevista dal citato articolo 51 comma 1-ter.