Gli ispettori Enasarco sono impegnati da tempo in una approfondita valutazione, con relativa specifica formazione , di nuove figure di intermediari commerciali che potrebbero essere fatti rientrare nel campo di applicazione del contratto di agenzia. Nel panorama di cambiamento epocale dell'economia e del commercio non si può negare che l'intermediazione per favorire le vendite abbia assunto caratteri molto diversi rispetto a 50 anni fa e che oggi, in particolare con l'avvento del web ci siano molte nuove figure che vi giocano un ruolo importante .
Si tratta ad esempio di influencer, blogger, personal shopper che acquistano sempre piu peso nell'indirizzare le scelte di acquisto, specialmente dei giovani ormai distanti dalle pubblicità televisive e dei giornali. Vi sono già casi di Camere di Commercio che hanno qualificato queste nuove figure con codici Ateco del Contratti di agenzia.
C'è addirittura chi ipotizza un ruolo di intermediazione da parte delle piattaforme di web marketing, o di call center telefonici, in cui la persona giuridica potrebbe essere chiamata in causa per versare la contribuzione previdenziale sui ritorni economici delle vendite.
Lo ipotizza il direttore generale di Enasarco, Carlo Bravi – che si preoccupa della " diminuzione degli iscritti in un contesto in cui l’intermediazione commerciale continua a esserci, ma si realizza in forme che tendono a eludere gli oneri previdenziali, sfruttando anche l’estrema lentezza del legislatore nel fronteggiare i nuovi fenomeni".
Anche agenzie e o reti di agenzie che pubblicizzano prodotti editoriali o farmaceutici e servizi legati all’energia e alle telecomunicazioni sono risultati spesso borderline con l'intermediazione commerciale e elusivi della contribuzione sulle provvigioni dovute a chi di fatto promuove la conclusione di contratti di vendita
In effetti la Cassazione da tempo ha ampliato nelle proprie pronunce il concetto e le modalità di realizzazione del contratto di agenzia, di cui agli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.
Ad esempio nella sentenza n. 20453 del 2018 viene chiaramente smentito che l'attività di promozione con la visita presso clienti sia la prestazione principale del rapporto di agenzia. "L'articolo 1742 comma primo, affermano gli Ermellini, fa riferimento all'attività di promozione, dietro corrispettivo, in ordine alla conclusione di contratti in una certa zona, contratti quindi anche diversi dalla compravendita, sicché la promozione può aver luogo in qualunque forma ed anche in modo indiretto. L'attività tipica dell'agente non richiede quindi, necessariamente, la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile la prestazione dedotta nel contratto, anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo, ma risulti acquisito tramite altri agenti individuati coordinati dallo stesso.
Vero è anche che una precedente sentenza Cass. lav. n. 6291 del 22/06/1990 si sottolineava che " l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite."