Con Determinazione Direttoriale n 100615 del 6 aprile l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli fissa le regole per le dichiarazioni ridotte rivolte agli operatori di e-commerce.
In particolare, si prevede che i soggetti che effettuano operazioni di importazione di merci di valore trascurabile da paesi terzi destinate a privati, originate da transazioni commerciali connesse a vendite a distanza mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quali ad esempio:
- un marketplace,
- una piattaforma,
- un portale internet o mezzi simili,
potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, previa richiesta e rilascio di apposita autorizzazione.
Il valore trascurabile dei beni può essere ricondotto a due differenti soglie, 22 euro o 150 euro e sarà indicato all’interno dell’autorizzazione.
I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta. La semplificazione di cui sopra è applicabile anche alle operazioni della specie svolte dai soggetti autorizzati in procedura ordinaria presso dogana. Attenzione va prestata al fatto che sono escluse dalla procedura le spedizioni che contengono prodotti alcolici, profumi e tabacco.
Le misure agevolative sono valide fino all’entrata in vigore delle norme relative al pacchetto Iva per il commercio elettronico.
E-commerce i soggetti autorizzati alle procedure semplificate
I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco, istituito presso la direzione delle Dogane denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria del soggetto autorizzato (Corrieri Espresso – Altri operatori economici) e con l’indicazione della soglia di riferimento.
Per entrare nell’elenco “Altri operatori economici” i soggetti devono avere i seguenti requisiti:
- 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della presente determinazione; nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021;
- possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
- utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
- tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
- possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma “logistica” entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
- adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
- predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.
Per le sole spedizioni di valore fino a 150 euro è necessaria anche:
- titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale, e relativa garanzia, nelle forme usualmente accettate dall’Agenzia e previste dall’art. 92 del CDU;
- a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia invio dell’informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 - per tutte le dichiarazioni della specie (valore da 22 a 150 euro).
Dal 15 giugno obbligo di utilizzo del messaggio H7 in ambiente reale per tali spedizioni. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione alla semplificazione.
E-commerce con procedure semplificate e l'istanza da presentare
Le autorizzazioni all’utilizzo delle semplificazioni dichiarative già rilasciate ad operatori privi dei requisiti indicati nella determinazione decadono trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
Per l’autorizzazione all’iscrizione nell’Elenco nella sezione di interesse è necessario presentare una istanza entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione presso l’ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
L’ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni e trasmette nei tempi e nelle modalità stabilite dall'art 6 della Determinazione di cui si tratta, una relazione con:
- l’accoglimento della domanda
- il rifiuto della domanda.