La domanda presentata dal genitore per il rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica, è esente dall'imposta di bollo.
Lo ribadisce l'agenzia delle Entrate con la Risposta a Interpello n. 227 del 2 aprile 2021.
Il quesito era stato posto da un Comune che eroga il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell'obbligo del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, come corrispettivo del servizio, e che si configura come una attività commerciale soggetta ad IVA. In particolare, vista la sospensione dell'attività didattica per l'emergenza da COVID-19, ha dato la possibilità agli utenti che avevano anticipato il pagamento, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo al fondo per la gestione dell'emergenza COVID-19, istituito dallo stesso Comune.
Nell'interpello il Comune precisa che per le domande chiede l 'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo per le " Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».
In realtà la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate già interpellata aveva risposto che per chiedere il rimborso dei costi del servizio mensa comunale non usufruito, causa emergenza Covid-19 basta una domanda in carta semplice.
Il Comune sostiene però che nella disposizione citata non vi è alcuna specificazione/discriminazione con riferimento alle tipologie di istanze che danno luogo a provvedimenti amministrativi e che quindi sono soggetti ad imposta, mentre le esenzioni sono espressamente previste nell'allegato B, come per esempio l'articolo 5, comma 5, con riferimento «alle istanze di rimborso e di sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime» ma il rimborso del corrrispettivo per la mesa non costituisce entrata tributaria. Viene anche fatto riferimento alla risoluzione del 7 aprile 2009, n. 98/E che aveva chiarito che l'istanza di rimborso di un'entrata avente natura di corrispettivo è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine.
Viene anche richiesto nel caso l'istanza di rimborso sia da considerare esente dall'imposta di bollo, se lo stesso principio debba valere anche per tutte le istanze dirette agli uffici del Comune per il rilascio di provvedimenti amministrativi, come ad esempio istanze per utilizzo locali, per aperture di esercizi commerciali , per concessione loculo, istanze per occupazione suolo pubblico, ecc.,
La risposta dell'Agenzia delle Entrate non concorda con quanto sostenuto dal Comune e riconferma la soluzione già fornita dalla Direzione regionale e afferma che l'articolo 14 della tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'esenzione dall'imposta per «Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall'Imposta di bollo».
Per quanto riguarda invece l'ultimo quesito posto l'Agenzia ricorda innazitutto che come da costante orientamento della giurisprudenza , le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, per cui si ribadisce che le esenzioni dall'imposta di bollo sono previste espressamente da disposizioni di legge e sono
- - quelle elencate nella tabella, allegato B, al citato d.P.R. n 642 del 1972;
- quelle contenute in specifiche disposizioni normative.
Fuori da dette ipotesi vi è sempre l'obbligo di assoggettare l'atto o il documento all'imposta di bollo.
Su questa base l'istanza che dia luogo all'emanazione di un provvedimento da parte dell'Ente ricevente, è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16,00 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972.