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I RIMBORSI IVA E IL VISTO DI CONFORMITÀ: QUANDO SERVE

I rimborsi IVA e il visto di conformità: quando serve

Il visto di conformità per i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 evitando la garanzia a favore dell'Erario.

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Allo scopo di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA l’art. 13 del Dlgs n.175/2014 ha sostituito l’art. 38-bis del DPR n 633/72 eliminando l’obbligo generalizzato della prestazione della garanzia a favore dell’Erario. 

A decorrere dal 3 dicembre 2016 l’ammontare dei rimborsi che possono essere eseguiti senza la necessità, a carico del contribuente, di presentare la garanzia o di richiedere l’apposizione del visto di conformità è stato portato da 15.000 euro a 30.000 euro (La soglia di rimborso al di sopra dlla quale è previsto il visto di conformità fissata a 15.000 dall'art 13 è stata elevata a 30.000 dall'art 7 quater comma 32 del DL 22 ottobre 2016).

Potrebbe interessarti la Circolare a tema intitolata Il visto di conformità nella dichiarazione IVA 

Per ottenere i rimborsi IVA (annuali e trimestrali) di importo superiore a 30.000 euro occorre utilizzare l’istituto del visto di conformità.

Si sottolinea che l’apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 30.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. 

A titolo di esempio, qualora l’importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano:

  • di 5.000 euro il primo
  • 26.000 euro il secondo, 

non è necessaria l’apposizione del visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 30.000 euro.

Il legislatore ha previsto un’eccezione alla regola suddetta: non possono avvalersi del visto di conformità, e di conseguenza sono tenuti a presentare idonea garanzia, i soggetti che rientrano nelle ipotesi di rischio elencate dall’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 4, dell’art. 38-bis dispone che rientrano nelle ipotesi di rischio e pertanto i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia, se richiesti: 

  • da soggetti passivi che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 
  • al 10% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro; 
  • al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 
  • all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti passivi che […], presentano la dichiarazione o istanza, da cui emerge il credito richiesto a rimborso, priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
  • da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. 

Per ottenere il rimborso IVA di importo superiore a 30.000 euro, senza obbligo di presentazione della garanzia fideiussoria, il contribuente è tenuto a presentare:

  • la dichiarazione annuale
  • o l’istanza trimestrale 

munita di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, oppure la sottoscrizione alternativa. 

Potrebbe interessarti la check list per la predisposizione dei controlli minimi per rilasciare il visto di conformità 2021 sui crediti IVA, Irpef, Irap e Ires Visto di conformità IVA e altri crediti 2021 - (excel)

La dichiarazione deve essere corredata anche di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendere dallo stesso contribuente a norma dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la sussistenza di precise condizioni relative:

  • alla solidità patrimoniale
  • alla continuità aziendale 
  • alla regolarità dei versamenti contributivi 

Si noti che il contribuente che, a tutela dell’erogazione del rimborso, presenta la garanzia fideiussoria all’ufficio finanziario non è tenuto ad avvalersi dell’istituto del visto di conformità ed inoltre non deve presentare la prevista dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Il limite di 30.000 euro annuo oltre il quale è necessario il rilascio del visto di conformità è da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso IVA effettuate per l’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso. 

Si specifica che la dichiarazione IVA, o la richiesta di rimborso infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti come non vistata.

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