Allo scopo di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA l’art. 13 del Dlgs n.175/2014 ha sostituito l’art. 38-bis del DPR n 633/72 eliminando l’obbligo generalizzato della prestazione della garanzia a favore dell’Erario.
A decorrere dal 3 dicembre 2016 l’ammontare dei rimborsi che possono essere eseguiti senza la necessità, a carico del contribuente, di presentare la garanzia o di richiedere l’apposizione del visto di conformità è stato portato da 15.000 euro a 30.000 euro (La soglia di rimborso al di sopra dlla quale è previsto il visto di conformità fissata a 15.000 dall'art 13 è stata elevata a 30.000 dall'art 7 quater comma 32 del DL 22 ottobre 2016).
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Per ottenere i rimborsi IVA (annuali e trimestrali) di importo superiore a 30.000 euro occorre utilizzare l’istituto del visto di conformità.
Si sottolinea che l’apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 30.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.
A titolo di esempio, qualora l’importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano:
- di 5.000 euro il primo
- 26.000 euro il secondo,
non è necessaria l’apposizione del visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 30.000 euro.
Il legislatore ha previsto un’eccezione alla regola suddetta: non possono avvalersi del visto di conformità, e di conseguenza sono tenuti a presentare idonea garanzia, i soggetti che rientrano nelle ipotesi di rischio elencate dall’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il comma 4, dell’art. 38-bis dispone che rientrano nelle ipotesi di rischio e pertanto i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia, se richiesti:
- da soggetti passivi che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti passivi che […], presentano la dichiarazione o istanza, da cui emerge il credito richiesto a rimborso, priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Per ottenere il rimborso IVA di importo superiore a 30.000 euro, senza obbligo di presentazione della garanzia fideiussoria, il contribuente è tenuto a presentare:
- la dichiarazione annuale
- o l’istanza trimestrale
munita di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, oppure la sottoscrizione alternativa.
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La dichiarazione deve essere corredata anche di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendere dallo stesso contribuente a norma dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la sussistenza di precise condizioni relative:
- alla solidità patrimoniale
- alla continuità aziendale
- alla regolarità dei versamenti contributivi
Si noti che il contribuente che, a tutela dell’erogazione del rimborso, presenta la garanzia fideiussoria all’ufficio finanziario non è tenuto ad avvalersi dell’istituto del visto di conformità ed inoltre non deve presentare la prevista dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Il limite di 30.000 euro annuo oltre il quale è necessario il rilascio del visto di conformità è da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso IVA effettuate per l’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso.
Si specifica che la dichiarazione IVA, o la richiesta di rimborso infrannuale, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti come non vistata.