Il Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 aggiornato il 6 aprile 2021 è stato aggiornato il 30 giugno, 2022 alla data di scadenza, con il nuovo accordo raggiunto da Governo e parti sociali. Resterà in vigore,a meno di nuove proroghe, fino al 31 ottobre 2022.
Qui il nuovo protocollo del 30.6.2022.
I partecipanti alla riunione si sono impegnati a garantirne l'applicazione e a trovarsi nuovamente, entro il prossimo 31 ottobre , per verificare l'opportunità di apportare modifiche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione epidemiologica nel Paese.
Si ricorda che il Protocollo contiene disposizioni volte ad assicurare adeguati livelli di protezione alle persone che lavorano .
Le principali novità sono le seguenti
- raccomandazione di utilizzo di mascherine FFP2 ove non sia possibile il distanziamento
- messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per i lavoratori
- decisione del medico competente su gruppi di lavoratori eventualmente obbligati (con particolare attenzione ai lavoratori fragili
- creazione di comitati aziendali che verifichino l'applicazione delle misure.
Si confermano inoltre:
- l'obbligo di informazione e di precauzioni igieniche,
- il divieto di accedere con sintomi da covid ,
- l'obbligo di sanificazione dei locali,
- accessi contingentati per evitare assembramenti,
- il lavoro agile come strumento di prevenzione.
Da notare che le Parti sociali chiedevano altresì una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili, misura adottata dal Governo con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (115 2022)
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Protocollo COVID luoghi di lavoro 2021 in sintesi
Le misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione.
Vediamone i punti principali:
- Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie è una alternativa al lavoro in presenza.
- Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
- L’azienda fornisce un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi anche mediante l'affissione nei luoghi di lavoro di depliants informativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. Si precisa che laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
- Sulle prescrizioni per la pulizia e la sanificazione dell'ambiente sono confermate le modalità già fornite dal protocollo del 24 aprile 2020
- Sul punto dell' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE invece il protocollo fa riferimento al dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità,
- assicurare che gli ammortizzatori sociali riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili per consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
- In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi locali.
- Altra novità sul medico competente, che ha un ruolo maggiore: può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
Trovi qui il precedente protocollo condiviso del 24.4.2020 a confronto con il primo del 14 marzo 2020.