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ISTANZA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL SOSTEGNI: COSA ACCADE DOPO L'INVIO

Istanza di contributo a fondo perduto del DL Sostegni: cosa accade dopo l'invio

Invio, elaborazione, scarto o accoglimento, pagamento del contributo. L'iter di approvazione della istanza fino all'erogazione del contributo del DL Sostegni.

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Il contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni può essere richiesto dai contribuenti aventi diritto dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 mediante la procedura telematica della Agenzia delle Entrate.

Potrebbe interessarti il foglio excel da utilizzare per una simulazione di calcolo del contributo

Per conoscere i requisiti di accesso e le modalità di presentazione della istanza leggi Contributo a fondo perduto DL Sostegni: come richiederlo e alcuni esempi di calcolo

L'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto del DL Sostegni

Il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, una volta inviata l'istanza, risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file trasmesso.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza e possono verificarsi due ipotesi:

  1. se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”
  2. se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la “presa in carico” dell’istanza. 

Successivamente il contribuente potrebbe accorgersi di aver commesso qualche errore, allora, potrà trasmettere una istanza sostitutiva.  La possibilità di invio dell'istanza sostitutiva  è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. 

Quando l'istanza è inviata da un intermediario delegato, dopo la messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all’indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC.  In tal modo il soggetto richiedente ne riceve notizia.

La ricevuta di scarto o di presa in carico dell’istanza viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” situata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e al link “Invii effettuati” presente nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua dei controlli più approfonditi che possono richiedere qualche giorno.

Sui controlli e le sanzioni leggi Fondo perduto Sostegni: i controlli e le sanzioni dell'Agenzia delle Entrate

 Al termine di tali controlli, il sistema conclude l’elaborazione possono allora verificarsi tre casi:

  1. in caso di esito negativo, il sisema scarta l’istanza 
  2. in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, il sistema “sospende” l’istanza per ulteriori controlli 
  3. in caso di esito positivo, il sistema emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta. 

L’esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Nel caso di scarto o sospensione, è indicata la motivazione. 

Attenzione va prestata al fatto che nel caso di scarto dell’istanza, il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 28 maggio 2021

Se l’istanza è scartata per invalidità dell’Iban indicato, il contribuente deve verificare l’esattezza dell’Iban indicato nell’istanza. Se l’Iban risultasse corretto, è necessario approfondire il motivo del mancato riscontro mediante contatto con il proprio istituto di credito. 

I più frequenti motivi che possono portare a scarto per invalidità dell’Iban sono: 

  • Iban non più valido a seguito di fusione tra banche, 
  • conto corrente chiuso,
  • conto corrente non intestato al soggetto richiedente. 

Con riferimento a quest’ultimo caso, si fa presente che il mancato riscontro dell’intestazione può essere dovuto a una mancata, errata o incompleta valorizzazione del codice fiscale dell’intestatario nel contratto di apertura del conto corrente della propria banca.

Potrebbe interessarti il foglio excel da utilizzare per una simulazione di calcolo del contributo

Sospensione dell'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto del DL Sostegni

Le cause di sospensione della istanza possono derivare da verifiche effettuate:

  • sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (es. assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell’istanza ecc.) 
  • sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva 
  • sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020 
  • sui dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza). 

A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi:

  1. nel primo caso, potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021. 
  2. nel secondo caso, si suggerisce di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 28 maggio 2021. 

In un momento successivo all’esposizione dell’esito finale di elaborazione (fino a qualche giorno dopo), il sistema mette a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l’istanza la ricevuta di scarto o di riconoscimento del contributo. 

Tali ricevute sono consultabili nella sezione “Ricevute” situata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e al link “Invii effettuati” presente nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Il momento che attesta l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta, e che preclude la possibilità di invio di un’istanza sostitutiva, è quello dell’esposizione dell’esito nell’area “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” del portale Fatture e Corrispettivi. 

Pertanto, per determinare se sia possibile inviare un’istanza sostitutiva, è necessario verificare in tale area che l’istanza che si intende sostituire risulti ancora “in lavorazione” o “sospesa”.

In caso di opzione per il credito d’imposta, l’importo riconosciuto può essere consultato anche nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. 

Riepilogando, all’interno della sezione “Contributo a fondo perduto” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il richiedente e l’eventuale intermediario delegato (al cassetto fiscale o alla consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso ai dati relativi alle istanze presentate: 

• al link “Consultazione esito”, il richiedente e l’intermediario delegato possono consultare, per ogni istanza presentata, l’esito finale di elaborazione:

  • nel caso di esito di riconoscimento del contributo, è possibile visualizzare i dati relativi al mandato di pagamento emesso o al credito d’imposta riconosciuto
  • nel caso di esito di scarto e di sospensione, viene riportata la motivazione.

 • al link “Invii effettuati”, il solo soggetto che ha trasmesso le istanze può consultare l’elenco dei file trasmessi e delle relative ricevute. Se il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento, anche oltre il 28 maggio 2021, un’istanza di rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia può essere trasmessa dall’intermediario con delega al Cassetto fiscale o al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’intermediario dotato invece di sola specifica delega per il contributo del decreto “Sostegni”, può presentare la rinuncia solamente se ha preventivamente trasmesso l’istanza. 

Successivamente all’invio dell’istanza di richiesta del contributo, il soggetto richiedente può: 

prima che al link “Consultazione esito” risulti esposto l’esito finale di riconoscimento del contributo (l’istanza deve quindi risultare “in lavorazione” o “sospesa”):

  • inviare un’istanza sostitutiva, valida per correggere errori contenuti nella prima istanza, inclusa l’indicazione di diversa modalità di erogazione (accredito in conto corrente o attribuzione di credito d’imposta)
  • inviare un’istanza di rinuncia, valida per esprimere la rinuncia totale e definitiva al contributo. 20 Contribut o a fondo perduto del decreto “ Sostegni” 

• successivamente al momento in cui al link “Consultazione esito” è esposto l’esito finale di riconoscimento del contributo, inviare esclusivamente l’eventuale istanza di rinuncia. 

Potrebbe interessarti il foglio excel da utilizzare per una simulazione di calcolo del contributo

Leggi anche: Contributo a fondo perduto del DL Sostegni: le modalità di erogazione

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