L'attività continuativa di collaborazione svolta da un professionista per conto di un altro professionista per lo svolgimento della propria attività, non può costituire attività assimilabile a quella esecutiva di segreteria, e pertanto rappresenta elemento sufficiente a far scattare i presupposti per l'applicazione dell'Irap, costituendo un contributo alla produttività del contribuente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza del 15.02.2021 n. 3865.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui al fine di valutare, in materia di IRAP, la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, anche solo ove il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. V, 4 novembre 2015, n. 22468; Cass., Sez. V, 28 novembre 2014, n. 25311; Cass., Sez. V, 5 settembre 2014, n. 18749; Cass., Sez. V, 5 febbraio 2014, n. 2589), tale da superare la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive di segreteria (Cass., Sez. VI, 19 aprile 2018, n. 9786; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 21679), come anche nel caso di attività svolta da praticanti la quale, pur assolvendo in astratto ad una preminente finalità formativa, non esime il giudice dal verificare se, in concreto, tenendo anche conto dell'entita' dei compensi corrisposti, costituisca un contributo alla produttività del contribuente, incrementandone il reddito.
Nel caso di specie è stato accertato che almeno uno dei collaboratori del ricorrente svolgesse attività continuativa per conto del ricorrente, attività che, in quanto svolta da un professionista, non può costituire attività assimilabile a quella esecutiva di segreteria.
A questo proposito ricordiamo che la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato sin dal 2007, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
L’esistenza congiunta di questi elementi rappresenta la spia che permette di individuare la creazione, a opera del professionista, di quel valore aggiunto rispetto alla propria attività intellettuale e professionale, tale da rendere assoggettabile a Irap i relativi corrispettivi.
Va ricordato, infine, che in tema di prova per presunzioni spetta al giudice del merito apprezzare l'idoneita' degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., Sez. VI, 14 novembre 2019, n. 29540), così come è incensurabile in cassazione la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza degli elementi indiziari, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1234).
In conclusione, la collaborazione continuativa di una sola figura, svolta per conto di un professionista, ovvero il pagamento mese per mese di compensi tra avvocati, rappresenta un elemento sufficiente a configurare il contributo alla produttività del contribuente incrementandone il reddito, su cui si basa l'applicazione dell'Irap.