Con Nota n 3877 del 19 marzo 2021 il Ministero del Lavoro ha risposto a quesiti della Regione Abruzzo sulla differenziazione dei quorum assembleari e le verifiche in merito da parte degli uffici del RUNTS.
In particolare i quesiti proposti riguardano la tematica della verifica da parte degli Uffici regionali della regolarità di:
- costituzione
- e svolgimento
delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi dell’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore.
Ci si interroga
- se gli uffici possano o meno verificare la soggezione ai vincoli imposti dallo statuto con riferimento al rispetto dei quorum previsti per la prima e per la seconda convocazione,
- se attenga o meno alla competenza degli uffici verificare che l’eventuale inserimento di clausole facoltative non sia avvenuto con delibera dell’assemblea ordinaria e se in tale caso l’Ufficio possa ritenere non valida l’assemblea o addirittura richiederne la ripetizione,
- se qualora il verbale di assemblea sia redatto da un notaio tale circostanza consenta all’Ufficio, ipso jure, di ritenere soddisfatte le condizioni di legittimità dell’assemblea stessa.
Con la Nota viene innanzitutto premesso che l’attività di verifica dell’avvenuto adeguamento degli statuti al Codice debba essere condotta da parte degli uffici del RUNTS assumendo il criterio interpretativo incentrato sulla distinzione tra
- i profili privatistici relativi al rapporto associativo
- e quelli pubblicistici attinenti alla verifica da parte delle amministrazioni preposte dei requisiti degli enti ai fini dell’iscrizione del RUNTS e quindi della sottoposizione al peculiare regime giuridico proprio di dette organizzazioni
Come richiamato dalla nota le disposizioni recate dall’articolo 101 comma 2 del Codice costituiscono l’espressione della volontà del legislatore di contemperare al meglio differenti esigenze:
- il rispetto del principio di democraticità che caratterizza gli enti del Terzo settore, in ossequio al quale la modifica degli statuti richiede l’approvazione da parte di una maggioranza qualificata;
- agevolare per specifiche categorie di enti (ODV e APS) la transizione dall’iscrizione nei preesistenti registri al nuovo sistema di registrazione
In relazione alle clausole “facoltative” il legislatore utilizza il principio generale che affida ad una maggioranza rafforzata qualunque modifica statutaria; per gli “adeguamenti obbligatori”, necessari per consentire il passaggio al nuovo Registro, o per quelli che espressamente introducono una deroga alle nuove disposizioni, consente in via eccezionale il ricorso all’assemblea ordinaria ( per il periodo transitorio stabilito per legge)
Le norme di cui si discute sono volte a garantire i profili interni del rapporto associativo, ovvero il configurarsi dei diritti, dei doveri e delle relazioni tra i soci alla luce delle regole che essi si sono dati come integrate dalle disposizioni di legge e non la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione chiamata a verificare le condizioni per l’iscrizione al RUNTS, vale a dire la conformità dei contenuti statutari al Codice, ovvero il conformarsi degli assetti organizzativi dell’ente alle caratteristiche di un ETS.
Da tale premessa consegue che gli Uffici del RUNTS (ed eventualmente quelli attualmente gestori dei registri attuali della promozione sociale e del volontariato) non potrebbero essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee né a maggior ragione estendere il loro giudizio valutativo sull’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto.
Secondo il parere del Ministero gli uffici dovranno invece concentrare le verifiche sulla conformità finale del testo statutario al Codice, in linea con quanto espresso nell’articolo 47, comma 2 del Codice, che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice medesimo per la costituzione dell’ente quale ETS.
In sintesi il controllo degli uffici del RUNTS sarà solo formale, ed attinente strettamente a quanto contenuto nel CTS, non effettuando un controllo di merito sulla organizzazione e struttura decisionale dell'associazione.