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FONDO TRASPORTO AEREO: INTEGRAZIONE SALARIALE SENZA RIDUZIONI COVID

2 minuti, Redazione , 06/04/2021

Fondo Trasporto aereo: integrazione salariale senza riduzioni COVID

Le istruzioni INPS sulle modalità di calcolo della prestazione integrativa del Fondo trasporto aereo per garantire l'80% della retribuzione . Dati da reinviare all'INPS

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio 1336   del 30 marzo 2021 Inps ha comunicato che la prestazione integrativa del Fondo di solidarietà trasporto aereo va calcolata senza considerare le retribuzioni del periodo COVID ovvero quelle da gennaio  2020 fino alla data di fine emergenza. Le aziende dovranno reinviare i dati  ma nel frattempo le prestazioni verranno comunque erogate, salvo successivo conguaglio. 

L'istituto ricorda che il decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269 ordinariamente  prevede che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento,  come risulta da:

  • media delle voci retributive lorde fisse, 
  •  mensilità lorde aggiuntive 
  •  voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti 
  • sono specificamente esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Tale  retribuzione lorda di riferimento va rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro , che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio ( le istruzioni nella circolare n. 132/2016)

L'esclusione opera anche per i casi di mobilita ordinaria o sospensione per cigs a zero ore  (circolare n. 97/2017).

A seguito dei  noti eventi connessi all’emergenza epidemiologica con inevitabili ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, spiega l'istituto,  ha imposto la necessità di una revisione degli attuali meccanismi di calcolo della retribuzione lorda, con particolare riguardo alla possibilità di neutralizzare tutto il periodo interessato dall’emergenza pandemica, su cui il Ministero del lavoro ha  dato parere positivo.

Quindi, per tutte le domande dI prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020.

Ciascuna Azienda dovrà procedere alla trasmissione all’Istituto dei nuovi dati retributivi, in proposito  viene preannunciata un nuovo messaggio con le istruzioni operative  sulle comunivazioni e relativi pagamenti . Nel frattempo, "tenuto conto della grave situazione economica in cui versa il settore e del tenore del recentissimo parere interpretativo,verrà comunque garantita la continuità dei pagamenti in corso sulla base dei dati già trasmessi, salvo conguaglio in esito alla ricezione dei dati retributivi aggiornati.

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