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RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMATERIALI NON ISCRITTI NELL'ATTIVO

Rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nell'attivo

Marchi e Know-how: possibile rivalutazione anche se non iscritti nello Stato Patrimoniale

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L'art. 110 D.L. 14.08.2020, n. 104 consente alle società che non siano IAS adopter di rivalutare i beni strumentali d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019. La misura ricalca quella adottata con la L. 342/2000. Tale nuova rivalutazione è particolarmente conveniente in quanto l'aliquota d'imposta prevista è pari al 3%. Considerata la crescente importanza che assumono vari asset immateriali d’impresa molti operatori del settore si stanno chiedendo se sia possibile o meno procedere con la rivalutazione immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati anche se non iscritti in bilancio. 

Sul tema l’Agenzia delle Entrate si è espressa nel 2017 affermando che le immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, tra cui marchi e know-how, possono essere rivalutate ancorché non più iscritte in quanto interamente ammortizzate. La risposta è stata resa in relazione all'art. 10 L. 342/2000 il cui contenuto è stato ripreso dall'attuale Decreto Agosto. Secondo l'Agenzia, quindi, non rilevano le risultanze meramente contabili, ma quelle di fatto derivanti dalla disponibilità di beni giuridicamente protetti. Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, con interpello 904-2406/2020, che ha ampliato questo concetto affermando che possono usufruire della rivalutazione anche i beni immateriali prodotti internamente e mai capitalizzati. In particolare, l’interpello proposto verteva su un particolare bene giuridico tipicamente prodotto internamente e tutelato attraverso la secretazione, ossia il know-how (nella specie, disegni costruttivi e di produzione). La DRE interpellata ha concluso precisando che il know-how prodotto internamente può essere rivalutato, nonostante in fase di formazione il redattore del bilancio non abbia capitalizzato l'investimento tra i beni immateriali ma è condizione imprescindibile che lo stesso know-how sia registrato “nei registri previsti dalle relative disposizioni”.

Ad avviso di chi scrive, traendo da questo presupposto, si ritiene che la rivalutazione dei beni d'impresa disciplinata dall'art. 110 del DL 104/2020 dovrebbe essere ammessa anche per i marchi e per gli altri beni immateriali non iscritti in bilancio, in quanto i relativi costi sono sempre stati allocati al Conto economico. Purché i costi si riferiscano a beni giuridicamente tutelati. 

Ad onor del vero rimane, però, un’incertezza derivante dalla lettura formale della norma che prevede, come presupposto per la rivalutazione, che i beni siano iscritti in bilancio sia al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che al termine dell’esercizio successivo. Questa incertezza la si può superare con una lettura maggiormente sostanziale e volta a ritenere possibile, procedere alla rivalutazione, argomentando che la prova dell’esistenza dei beni immateriali può basarsi sul presupposto della presenza di una loro tutela giuridica, a prescindere dall’iscrizione in bilancio. 

Infatti, posto che l’art. 2 del DM 162/2001 prevede che siano rivalutabili i beni completamente ammortizzati non si intravedono motivi razionali per ritenere che non debbano esserlo anche quelli in relazione ai quali sia stata operata una diretta imputazione delle relative spese a Conto economico. 

Al fine di fugare ogni dubbio prima della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 2020, almeno per i soggetti solari, sarebbe più che opportuno un intervento delle strutture centrali dell’Agenzia delle Entrate.

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