Gli sconti ai dipendenti sui beni aziendali, anche tramite fidelity card, non producono imponibile se danno un vantaggio economico corrispondente a quello della comune pratica commerciale. Lo ha affermato l' Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 221 del 29 marzo 2021 (allegato qui sotto) .
Il caso era stato sottoposto da una azienda produttrice di abbigliamento che offre ai dipendenti nell’intento di coinvolgerli nel rafforzamento del brand una card sconto per l’acquisto dei propri prodotti e chiedeva conferma del corretto trattamento fiscale
La card garantisce uno sconto pari al 25% sul prezzo di vendita finale, analogo a quello adottato nelle campagne di sconto ma inferiore a quello accordato ai titolari di negozi in franchising e comunque maggiore del prezzo di costo dei beni. E' una carta personale non cedibile e non comulabile con altri sconti.
Il contribuente chiedeva quindi se se tale carta producesse un compenso imponibile soggetto a ritenuta d’acconto art 23 DPR 600 1973 oppure sia da considerare irrilevante, data la finalità di incentivo al rafforzamento del senso di appartenenza all'azienda da parte del personale e anche per un possibile potenziamento commerciale dell'impresa.
L’Agenzia da parere positivo sulla non imponibilità pur trascurando la motivazione fornita dall’azienda. Piu semplicemente si concentra invece sulla valutazione della rilevanza dello sconto praticato in base alle regole ordinarie che governano la categoria reddituale e del principio di onnicomprensività enunciato dall'articolo 51, comma 1, del Tuir (cfr. risoluzione 29 maggio 2009, n. 137/E).
Per quanto riguarda i compensi in natura , quali vanno considerati i beni e i servizi aziendali garantiti ai dipendenti, va verificato infatti lo specifico “valore" da attribuire a tali beni . Se, come in questo caso si tratta del valore comune , ovvero vengono ceduti al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda con gli “sconti d'uso", ovvero al prezzo praticato sulla base di convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, il vantaggio economico "non si configura come corrispettivo simbolico che maschera l'erogazione di una retribuzione".
Viene anche sottolineato il fatto che lo sconto praticato ai dipendenti non supera quello applicato, in alcuni periodi dell'anno, agli altri clienti e non può essere cumulato con altre iniziative.
Per questo l’agenzia non rileva alcuno "sconto" fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato appunto che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso.
Aggiunge infine che il fatto che lo sconto sia riconosciuto al dipendente attraverso una "card sconto", non ha alcuna rilevanza, in quanto si tratta di “un mero strumento tecnico” attraverso il quale viene assicurata praticamente l’agevolazione.