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IVA: DRETRAZIONE ANCHE SUI COSTI SOSTENUTI PER SERVIZI REALIZZATI SU BENI DI TERZI

IVA: dretrazione anche sui costi sostenuti per servizi realizzati su beni di terzi

Ai fini della valutazione della inerenza di un determinato costo, non è necessariamente richiesto un "nesso diretto e immediato" con una o più operazioni imponibili.

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Con Risposta a interpello n 219 del 26 marzo 2021 si tratta il tema del diritto alla detrazione dell'IVA sui costi sostenuti per servizi realizzati su beni di terzi. 

In particolare, l'agenzia specifica che la detrazione è ammessa anche per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all'impresa e, quindi, causalmente indotti dall'attività economica svolta. 

La società istante è attiva nella gestione, manutenzione, progettazione e costruzione di opere pubbliche in due aeroporti internazionali e deve realizzare lavori di risanamento acustico.

Per fare questo sosterrà dei costi su beni di terzi e tali oneri "sono iscritti in contabilità regolatoria e conseguentemente riconosciuti come ammissibili ai fini tariffari, indipendentemente dal fatto che l'intervento non insista su cespiti rientranti nella concessione del gestore aeroportuale; ne consegue che i costi citati concorrono alla formazione del volume di affari IVA (i.e. ricavi da gestione aeroportuale) che la Società ritrae dall'esercizio della propria attività"

Essa domanda se sia corretto portare in detrazione l'IVA assolta sulle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di contenimento acustico realizzati su beni di proprietà di terzi e non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività caratteristica di gestore aeroportuale e sui quali la società istante non vanta alcun titolo di detenzione/possesso. 

L'istante precisa a margine della propria domanda di effettuare a valle servizi sia imponibili ad IVA che non imponibili; in ogni caso, non vengono realizzati servizi esenti o esclusi dal campo di applicazione dell'imposta. 

L'agenzia con la risposta in questione in generale osserva che il meccanismo di detrazione dell'IVA mira a sgravare interamente l'imprenditore dall'imposta assolta "a monte" in relazione ai beni e ai servizi acquisiti nell'esercizio dell'attività di impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate (a valle) dal medesimo soggetto.

Specifica che il diritto alla detrazione risulta, invece, escluso in tutti i casi in cui l'IVA gravi sull'acquisto di beni e servizi utilizzati nell'ambito di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta. 

In particolare chiarisce che, ai fini della valutazione della inerenza di un determinato costo, non è necessariamente richiesto un "nesso diretto e immediato" con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le "spese generali" del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti. 

L'Agenzia delle Entrate specifica che l'onere sostenuto deve presentare un nesso immediato e diretto con il "complesso delle attività economiche del soggetto passivo" (cfr. CGE sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16). 

La detrazione è, dunque, ammessa anche per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all'impresa e, quindi, causalmente indotti dall'attività economica svolta. 

Ciò che conta in concreto è l'utilità del bene/servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell'operatore economico.

Non è di ostacolo al riconoscimento del diritto alla detrazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa. 

Il diritto alla detrazione, sottolinea l'agenzia, non può essere negato "a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo". Secondo i giudici comunitari richiamati dalla agenzia infatti, "Sarebbe (...) contrario al principio di neutralità dell'IVA, (...), far gravare su un soggetto passivo l'IVA relativa a spese compiute ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta per il solo motivo che un terzo ne trae un vantaggio accessorio". 

Inoltre, "per poter essere qualificato come accessorio, il vantaggio di cui beneficia il terzo deve derivare da una prestazione di servizi effettuata nell'interesse proprio del soggetto passivo" (cfr. CGE sentenza 1° ottobre 2020, causa C-405/19). 

Nel caso di specie gli oneri sostenuti dalla società istante per i servizi di risanamento acustico commissionati alle società appaltatrici sono, per quanto riferito: 

previsti da specifiche disposizioni normative di settore, che impongono il rispetto di determinati livelli di emissioni sonore in relazione al traffico aereo commerciale, a pena di sanzioni; ricompresi nella tariffa applicata dalla società nell'ambito della gestione dei servizi aeroportuali, ancorchè non sostenuti su cespiti oggetto di concessione

Pertanto, si ritiene, che gli oneri in esame, concernenti i servizi realizzati su immobili di proprietà del Comune, debbano considerarsi inerenti all'attività di impresa svolta dalla società istante in qualità di gestore delle infrastrutture aeroportuali e del servizio pubblico di trasporto, che si esplica con l'effettuazione di operazioni imponibili e non imponibili, ed in ogni caso, senza che siano realizzati servizi esenti o esclusi dal campo di applicazione dell'imposta. 

Concludendo essa potrà esercitare la detrazione dell'IVA assolta a monte sugli oneri stessi.

Allegato

Risposta a interpello del 26.03.2021 n. 219

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