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CASSA INTEGRAZIONE COVID DL SOSTEGNI LE ISTRUZIONI

7 minuti, Redazione , 30/04/2021

Cassa integrazione COVID DL Sostegni Le istruzioni

Le istruzioni aggiornate su CIGO, CIGD,CISOA del decreto Sostegni. Ufficiale la decorrenza 29 marzo invece che 1 aprile ma serve una domanda integrativa. Causali e scadenze

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Dopo le prime istruzioni nel messaggio 1297 del 26.3.2021  sulla nuova cassa integrazione COVID  istituita  daldecreto-legge n. 41/2021 cd."Decreto Sostegni" INPS ha pubblicato nella circolare 72 del 29 aprile la conferma ufficiale di quanto già comunicato  sul sito , ovvero  la data di "partenza"  delle nuove  13 settimane ,  in accordo con il ministero,  viene anticipata al 29 marzo   in modo da non rlasciare scoperti i  primi giorni  della settimana  del 1 aprile (29,30 e 31 marzo,) come risultava dalla successione dei provvedimenti legislativi. Per fruirne serve una domanda integrativa ( Ulteriori dettagli  nel paragrafo  dedicato in fondo all'articolo ). 

Nel messaggio del 26 marzo l'istituto aveva comunicato  le nuove causali  e la durata complessiva dei  periodi previsti (vedi sotto)  e annunciava gli aspetti principali: 

  • è possibile richiedere i nuovi  periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 precedenti;
  • le richieste vanno riferite ai lavoratori  in forza all'azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41 2021)
  • Le istanze di accesso ai trattamenti potranno a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021
  • per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati  per il calcolo e la liquidazione diretta andrà effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” Le conseguenti indicazioni operative sono state illustrate con  l'apposita circolare n. 62 del 14 aprile. Vedi in merito "Cassa Covid le istruzioni su Uniemens-cig" 
  • i periodi accordati dal DL  sostegni non prevedono  applicazione della contribuzione addizionale.

Vediamo   di seguito piu in dettaglio  i  periodi di ammortizzatori accordati alle diverse tipologie di aziende.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria CIGO COVID 

I datori di lavoro che hanno accesso alla cassa ordinaria possono richiedere  un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19,nel periodo dal 29 marzo  al 30 giugno 2021. 

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso. Inps aveva precisato che l'inizio era da considerare il 4 e il non il 1 gennaio. Tali settimane si concludono il 27 marzo.  Da notare  però che con la precisazione  si ripropone il problema a fine giugno in quanto le 25 settimane complessive scadrebbero in realtà il 27 giugno e non il 30.

Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga : FIS - ASO - CIGD COVID

Nel periodo dal 1° aprile 2021 (28 marzo?) al 31 dicembre 2021,  si possono richiedere  trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive, che si  aggiungono alle 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 previsto dalla legge di bilancio 2021 ( questa volta la norma non prevede  l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente  richiesti e autorizzati ai sensi della  legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021).

 Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)

Per le richieste i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”

Fanno eccesione  le aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano che utilizzeranno rispettivamente i codici:

  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
  • “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

CIGO  per aziende in cassa integrazione straordinaria 

Il decreto Sostegni specifica che  anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore)  hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS aper effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento ordinario, per i nuovi periodi , a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista tale diritto di accesso .

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)

 i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

 in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda  il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello di 90 giornate  previsto  dall’articolo 1, comma 304, della legge di bilancio 2021,collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.   Si attende un nuovo messaggio  per l’invio delle domande.

Novita e conferme sui pagamenti della prestazione di cassa integrazione

Il messaggio  del 26.3. precisa che in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, se piu  più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento  resta  a carico del datore di lavoro inadempiente.

Restano validi come per il 2020 :

  • l'assenza di obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. 
  •  il possibile anticipo del 40% da parte dell'INPS 

Il  sistema del conguaglio  viene esteso  a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga. I  datori di lavoro interessati potranno scegliere se  avvalersene in alternativa a quello del pagamento diretto.

Assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Per consentire l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà dell’Artigianato e per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall’Istituto - è previsto uno stanziamento massimo per complessivi 1.100 milioni di euro, per l’anno 2021, che saranno trasferiti  con prossimi decreti del Ministero del Lavoro  di concerto con il Ministero dell'Economia.

Infine, riguardo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale  potranno essere  richiesti dalle aziende del settore i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi compresi tra  aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Domande integrative per periodo dal 29 marzo al 1 aprile   - Circolare 72/2021 del 29 aprile

Come detto  il dl 41 2021 aveva  definito il numero massimo di settimane richiedibili  per l'emergenza COVID-19  senza tenere conto che le precedenti  12 settimane stabilite dalla legge di stabilità potevano essere esaurite dalle aziende già il 25 marzo (restano comunque scoperti 3 giorni, probabilmente sanati con la conversione in legge del DL 41-2021) . L'istituto  nella nuova circolare 72 precisa quindi  che :

" ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021)."

Inoltre  specifica che:

"i datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario,( ...) nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 (cfr. il successivo paragrafo 13), il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021."

Infine ricorda nuovamente che 

  • l’accesso  agli ammortizzatori del DL Sostegni  è indipendente da precedenti utilizzi e che puo essere chiesto  per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge).
  • In tema di CIGD, per le aziende con  piu di 5 dipendenti l’accordo sindacale (anche telematico) tra l’impresa e i sindacati  è necessario SOLO  in caso di primo accesso mentre non serve se l'inervento è in continuità con i precedenti. Non serve in ogni caso per le aziende fino  a 5 addetti.
  • Per questi ammortizzatori non è richiesto il versamento di alcun contributo addizionale.

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