Termine anticipato al 31 marzo 2021 per l'invio delle istanze di rimborso dell’Iva pagata nel Regno Unito nel corso del 2020, da parte degli operatori Ue, non stabiliti in UK.
La scadenza anticipata, rispetto a quella ordinaria del 30 settembre, è stata definita sulla base di quanto stabilito nell’accordo di recesso dall’Unione che, all’articolo 51, paragrafo 3, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 2 e all'articolo 15 della direttiva 2008/9/CE, riconosce la possibilità di invio delle richieste di rimborso relative all'IVA pagata in uno Stato membro da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, secondo le regole fissate dalla medesima direttiva, ma da effettuarsi entro il 31 marzo 2021.
Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2021, in seguito alla Brexit il Regno Unito è uscito dalla UE, diventando paese extra UE, di conseguenza, salvo la stipula di specifici accordi bilaterali o di un’intesa generale, non si applicheranno più le disposizioni della Direttiva n. 2008/9/CE sul rimborso dell’IVA pagata in uno Stato membro diverso da quello di residenza, ma quelle della Direttiva n. 86/560/CEE del 1986 che regola i rapporti con Paesi extra-UE.
Quando è possibile richiedere il rimborso
Secondo quanto stabilito dall'art. 3 della direttiva 2008/9/CE, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso dell'Iva solo se, nel 2020:
- non avevano nel Regno Unito né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale.
- non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato in UK, fatta eccezione per le seguenti operazioni:
- prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148,149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE (Iva in reverse charge).
I soggetti passivi stabiliti in Italia richiedono il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica (secondo quanto stabilito dal provvedimento del 01.04.2010).
Le richieste di rimborso devono essere presentate con le seguenti modalità:
- direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni
- tramite gli incaricati della trasmissione telematica,
- avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di rimborso, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell'apposita "Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario".
Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla "Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati".
L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax:0039 0855772325 - telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 - email: [email protected]
Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.