HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

ENASARCO: CONTRIBUTI VERSATI ANCORA IRRECUPERABILI

3 minuti, Redazione , 26/03/2021

Enasarco: contributi versati ancora irrecuperabili

Interrogazione e risposta del Governo sul problema dei cd. contributi silenti versati dagli agenti ad Enasarco ma insufficienti a ottenere una pensione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella seduta di mercoledì 24 marzo 2021 in Commissione alla Camera,  la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accotoha risposto ad una interrogazione di alcuni parlamentari  in ordine a eventuali provvedimenti da adottare affinché gli iscritti all'Enasarco, (l'ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio) possano recuperare dall'Ente in questione i c.d. contributi silenti. 

La sottosegretaria  ha fatto presente che "la legge n. 12 del 1973 ha disciplinato le funzioni e gli obblighi attribuiti all'Enasarco; la previdenza gestita dall'Enasarco ha assunto natura integrativa di quella obbligatoria gestita dall'INPS nei confronti degli esercenti attività commerciali (tra cui gli agenti e i rappresentanti di commercio), ai sensi della legge n. 613 del 1966.

L'Enasarco è stato trasformato in ente di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e, con decreto ministeriale del 16 giugno 1997, l'Ente è divenuto una fondazione di diritto privato.

Per quanto concerne i requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia, il vigente Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco prevede (art. 14) almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione per gli uomini (la cui somma deve però dare quota 92) e almeno 65 anni di età e 20 anni di contribuzione per le donne (la cui somma deve dare quota 91) al 2021. Tale requisito contributivo di 20 anni deriva dalla «natura integrativa» della prestazione erogata dall'Enasarco rispetto a quella di «primo pilastro» maturata, per periodi coincidenti, presso la gestione commercianti dell'INPS.

Infatti, i 15 anni di anzianità contributiva originariamente previsti dalla legge n. 12 del 1973 sono stati innalzati dall'Ente per adeguarli al requisito ventennale introdotto, a regime, dal decreto legislativo n. 503 del 1992 (c.d. riforma Amato) per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l'INPS.

Da qui trae origine la questione dei cosiddetti «silenti», cioè di quei soggetti iscritti all'ENASARCO i quali, avendo versato contributi obbligatori per un numero di anni inferiore ai 20 anni minimi previsti, sono impossibilitati a conseguire il diritto alla prestazione pensionistica integrativa corrisposta dall'Ente ed a poterne richiedere la restituzione, in quanto non prevista dall'ordinamento.
Al riguardo, si evidenzia che, nel sistema previdenziale obbligatorio pubblico, del quale la prestazione corrisposta dall'Enasarco è integrativa, non è previsto il rimborso dei contributi versati qualora gli stessi non producano, per mancanza dei necessari requisiti, la liquidazione di una prestazione pensionistica. Ciò in quanto tale sistema è basato su principi solidaristici generali e non sulla rigida considerazione della posizione contributiva del singolo assicurato.

Si segnala, peraltro, che l'Ente ha operato una rivisitazione del proprio ordinamento per far fronte alla citata problematica, prevedendo:

  1. una rendita contributiva (articolo 16 del regolamento attività istituzionali) che può essere richiesta, con decorrenza dal 2024, dagli agenti iscritti dal 1° gennaio 2013, che abbiano 67 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva. Tale prestazione, reversibile ai superstiti, viene calcolata con il metodo contributivo, ed è ridotta in misura del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione (quota 92) – possibilità esclusa per coloro che risultino già iscritti alla data del 1° gennaio 2013;
  2. una contribuzione volontaria (articolo 9 del Regolamento attività istituzionali) per gli iscritti che cessino temporaneamente o definitivamente l'attività, e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, che possono essere ammessi al versamento della contribuzione volontaria purché abbiano un'anzianità contributiva minima di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa (la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività).”

 L’On. Rizzetto   pur ringraziando per la risposta ha rilevato la mancanza di indicazioni operative precise sugli intendimenti dell'Esecutivo. Gli iscritti ad Enasarco sono vittime, ha detto,  in quanto, a differenza degli iscritti ad altre casse di previdenza, non hanno a disposizione alcuna alternativa, essendo obbligati al versamento dei contributi. Inoltre, l'Enasarco prevede minimi di anzianità contributiva ben più alti di quelli di altre casse e la possibilità della contribuzione volontaria non è conveniente a causa della sua onerosità. Si tratta di una situazione che deve essere risolta, anche perché, allo stato, i contributi «silenti» degli ex agenti e rappresentanti di commercio non possono essere oggetto né di ricongiunzione né di totalizzazione.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024 AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CCNL E TABELLE RETRIBUTIVE 2024 · 22/11/2024 CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

Concorso RIPAM Sud 2200 posti: prova scritta e istruzioni

Pubblicato il calendario della prove del concorso Coesione SUD 2200 posti 2024, al via il 10 dicembre. Tutte le INFO, faq RIPAM. Requisiti e posti disponibili. WEBINAR GRATUITO

TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.