Le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, sono da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall' articolo 37 del TUR.
E' questa la sintesi della Risposta a interpello n 211 del 25 marzo 2021 pubblicata dalla Agenzia delle Entrate in replica ad un quesito proposto dal Ministero il quale ha riscontrato che alcuni Uffici del Giudice di Pace non trasmettono all'Agenzia delle Entrate le sentenze di rigetto per la registrazione.
A seguito di ciò lo stesso Ministero ha proposto interpello per domandare quanto segue:
- se sia dovuta l'imposta di registro per le sentenze e i provvedimenti di rigetto,
- se sia dovuta l'imposta di registro per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo o se l'imposta non debba essere versata solo nell'ipotesi in cui il rigetto avvenga "per motivi di rito".
Le Entrate ricordano che la Risoluzione n. 255/E del 14 Settembre 2007 ha chiarito che non tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una "controversia" che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere (Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e la Circolare del 9/5/2001 n. 45 dell'Agenzia delle entrate)
Pertanto si specifica che:
- l'obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portate alla sua conoscenza da attore, convenuto e terzi interventori.
- con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce di merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio, dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale.
Per tali motivi l'agenzia condivide la soluzione interpretativa dell'istante secondo cui le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, siano da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall' articolo 37 del TUR che recita quanto segue:
- ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (di seguito TUR) sono soggetti all'imposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato»
In merito al secondo quesito osserva che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, al temine del quale, il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Il rigetto dell'opposizione può seguire a fatti di merito o processuali:
- il provvedimento di rigetto per ragioni di merito dovrà essere registrato in temine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della Tariffa allegata al TUR.
- il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità della registrazione.
L'agenzia ricorda anche che ai sensi dell'articolo 8 della Tariffa allegata al TUR sono elencati tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, e per ciascuna fattispecie,è indicata la misura dell'imposta da assolvere.