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FONDO PERDUTO SOSTEGNI: I CONTROLLI E LE SANZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Fondo perduto Sostegni: i controlli e le sanzioni dell'Agenzia delle Entrate

I controlli sul fondo perduto prima e dopo l'erogazione e le sanzioni in caso di indebita percezione. Possibile anche la restituzione spontanea

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Con Provvedimento n 77923 del 23 marzo 2021 le Entrate hanno dato attuazione a quanto previsto dall'art 1 del DL Sostegni e in particolare alle richieste del Fondo perduto previsto in favore di imprese e professionisti. Ricordiamo che l’invio delle domande per ricevere il contributo è cominciato il 30 marzo e sarà possibile fino al 28 maggio 2021. 

Per approfondimento sulle modalità di invio si legga l'articolo Contributo a fondo perduto DL Sostegni: come richiederlo e alcuni esempi di calcolo

Gli aventi diritto, prima di vedersi erogato il contributo spettante in ragione dei valori reddituali e delle percentuali di riferimento, saranno soggetti a controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il punto 5) del provvedimento chiarisce che sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare:

  • l’esattezza
  • e la coerenza

dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. 

I controlli delle Entrate prima della erogazione del contributo a fondo perduto

È bene sapere che i controlli effettuati possono comportare lo scarto dell’istanza per la richiesta della agevolazione.

In particolare, ai fini dell'accoglimento della stessa:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo, 
  • il codice fiscale del rappresentante 
  • il codice fiscale dell’intermediario 

devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria. 

Attenzione va prestata al fatto che la non registrazione determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza. 

Inoltre, nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall’Agenzia delle entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella istanza del precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza. 

Il soggetto richiedente il contributo:

  • non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza 
  • ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza. 

La partita IVA del soggetto richiedente deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021, non deve risultare attivata a partire dal 24 marzo 2021. 

Il mancato rispetto di tali requisiti determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

I controlli e le sanzioni sul contributo a fondo perduto

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 600/73 ed effettua ulteriori controlli anche in relazione:

  • ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, 
  • ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA 
  • ai dati delle dichiarazioni IVA.

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. 

Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati. 

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. 

Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. 

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente: 

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni 
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. 

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca). 

La restituzione del contributo 

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997). 

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. 

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

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