Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, aveva previsto la concessione, per due mensilità, di un’indennità di importo mensile pari a 600 euro in favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Nel messaggio 1206 del 22.3.2021 INPS informa di aver concluso l'analisi delle richeiste e per le istanze respinte INPS chiarisce le possibili motivazioni ( Allegato n. 1).e da indicazioni sulla modalità di richiesta di riesame
Il termine,non considerarsi perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni dalla data del messaggio quindi entro l'11 aprile 2021 oppure decorrenti dalla data di notifica della reiezione, se successiva.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta elettronica istituzionale dedicata, denominata [email protected], istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1) il richiedente, può proporre azione giudiziaria.
Il messaggio ricorda i requisiti richiesti per ottenere l'indennità
avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
aver prestato almeno 30 giornate lavorative nel medesimo arco temporale.
non essere stati titolari alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020 – di:
- contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente;
- indennità di disoccupazione NASpI;
- indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi, nonché di indennità antitubercolari;
- trattamento pensionistico diretto.
Per quanto riguarda in particolare il controllo IND_MAL, finalizzato alla verifica di titolarità di indennità di malattia alla data del 15 agosto 2020, l'istituto precisa che l’istruttoria automatizzata fornisce esito KO e respinge la tale domanda se individua un’indennità di malattia “accolta” o “pagata” o “in lavorazione” alla data del 15 agosto 2020.
Tuttavia, solo nel solo caso in cui l’indennità di malattia risulti “in lavorazione”, il cittadino potrà presentare istanza di riesame alla Struttura territorialmente competente, al fine di dimostrare la spettanza della prestazione in relazione a tale requisito. In tal caso la reiezione non è da considerarsi “forte” e la Struttura territoriale dovrà effettuare le successive verifiche e procedere con l’eventuale erogazione dell’indennità.