Il decreto Sostegni ha previsto per il supporto ai lavoratori "precari" che non vengono tutelati dalla cassa integrazione, nuovi bonus o "indennità omnicomprensive" per le categorie già raggiunte nel 2020 dalle indennità 600-1000 euro, ma con importo aumentato a 2400 euro.
INPS ha comunicato nel messaggio 1452 dell' 8 aprile 2021 di aver provveduto ad erogare automaticamente le indennità sui conti correnti dei lavoratori già beneficiari nel 2020 a norma del DL Sostegni. Si tratta in particolare di
- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Si attende ancora invece per l'inoltro di nuove domande da parte dei lavoratori che non avendo i requisiti non avevano mai fatto richiesta.
Rivediamo piu in dettaglio le previsioni del Decreto 41-2021 " Sostegni " (vedi qui il testo completo) .
Al'art 10 della sezione 2, Lavoro, vengono istituite e finanziate due tipologie di bonus:
- BONUS stagionali /intermittenti/ occasionali : indennità omnicomprensiva fissa di 2400 euro, erogata dall'INPS
- BONUS collaboratori sportivi: con importo tra 1200 e 3600 euro commisurato ai compensi percepiti nel 2019 e sarà gestito dalla Società Sport e Salute, del CONI.
1 - Indennità omnicomprensiva fissa stagionali/occasionali /intermittenti turismo e spettacolo
Il decreto Sostegni assicura una indennità pari a 2400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero :
- dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali compresi i lavoratori in somministrazione, che hanno perso il lavoro tra il 1.1.2019 e la data del decreto non titolari di pensione o Naspi o altro reddito da lavoro, con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo
- dipendenti a termine di altri settori produttivi, che abbiano cessato o ridotto l'attivita nello stesso periodo e con lo stesso requisito lavorativo
- lavoratori intermittenti , sempre con almeno 30 giornate di lavoro dal 1.1.2019
- lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA privi di contratto e che fossero iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e con un mese di contribuzione versata
- venditori a domicilio iscritti alla Gestione Separata con reddito 2019 superiore a 5mila euro, non iscritti ad altre forme previdenziali
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e la data del decreto , con reddito non superiore a 75mila euro (il requisito è aumentato rispetto al Decreto Ristori, che fissava la soglia a 50mila euro) non titolari di pensione, né altri redditi da lavoro dipendente (eccetto i contratti a chiamata) oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35mila euro.
Leggi QUI i dettagli sulle precedenti indennità Decreto Ristori
Come per le precedenti indennità questi bonus del Decreto Sostegni non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne l'assegno di invalidità.
A norma del decreto le domande vanno inviate entro il mese di aprile 2021. Inps ha emanato alcune indicazioni nel messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021 in cui riepiloga la normativa ma comunica che la piattaforma telematica per le nuove richieste non è ancora stata aggiornata. La circolare di istruzioni complete è stata pubblicata il 19.4.2021 e sposta la scadenza al 31 maggio 2021. Leggi in merito l'articolo Indennità 2400 euro: tutti i requisiti e nuova scadenza.
2- Bonus lavoratori dello sport Decreto Sostegni
Lo stesso art. 10 del Decreto Sostegni prevede per il settore sportivo,l'erogazione di 350 milioni alla società Sport e Salute del CONI che riconoscera ai collaboratori di enti, società e associazioni sportive una indennità commisurata ai compensi del 2019 ovvero:
- per compensi 2019 sopra i 10mila euro una indennità di 3600 euro
- per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro una indennita di 2400 euro
- per compensi 2019 inferiori a 4mila euro una indennità di 1200 euro
Le domande andranno inviate tra il 1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa, ma solo da coloro che non abbiano mai beneficiato dei precedenti bonus per i collaboratori sportivi dei decreti Cura Italia, Decreto Agosto e Decreto Ristori 2020. Leggi in merito "Bonus sportivi dicembre".
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