Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che hanno subìto delle variazioni rispetto alla precedente comunicazione, devono informare le Entrate presentando un nuovo modello EAS.
La comunicazione non va presentata:
- al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
- per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.
Soggetti obbligati a presentare il modello EAS
La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti.
In particolare, è prevista la non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi (art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972)
Il comma 1 dell'art 148 recita testualemente: "Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo"
L’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. n. 185/2008 ha stabilito, però, che dal 29 novembre 2008, per beneficiare delle suddette agevolazioni, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l’apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli.
L'obbligo d'invio del modello:
- interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal 29.11.2008 che intendono avvalersi dei benefici concessi dal regime fiscale di favore;
- non riguarda alcuni specifici enti quali:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25.05.1995);
- le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991);
- le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
- le Onlus si cui al d.lgs. 460/1997.
In generale, il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data d costituzione dell’ente.
Dopo la presentazione del “primo” modello EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione
Modalità di invio
Il modello EAS, prelevabile gratuitamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it, deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
È possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, chiamato “Modello EAS”.