Con Risposta a interpello n 185 del 17 marzo 2021 le Entrate forniscono un chiarimento per una società in liquidazione e la spettanza del bonus locazioni previsto dall'art 28 del Decreto Rilancio, in particolare si evidenzia come lì'escussione della fideiussione sia considerato un "pagamento" dei canoni e quindi alla società istante in liquidazione spetta il bonus relativo ai mesi cui si riferisce.
L'istante è una società in liquidazione che ha condotto in locazione durante i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 un fabbricato, e dichiara nell'istanza di interpello di soddisfare il requisito di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto rilancio (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente), verificato secondo le modalità di calcolo specificate nella circolare 9/E del 13 aprile 2020.
Dichiara inoltre di aver corrisposto il canone di locazione attraverso l'escussione da parte della società locatrice della fideiussione bancaria consegnata dalla società secondo la previsione dell'articolo 11 del contratto di locazione.
La società domanda se sia possibile fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto rilancio anche se il canone di locazione è stato corrisposto con l'escussione della fideiussione
L'agenzia innanzittuo riepiloga che in base al combinato disposto di cui agli articoli 28, comma 6 e 122, comma 2, lettera b), del cd Decreto Rilancio, il credito d'imposta è utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- ovvero, in alternativa, può essere ceduto anche in misura parziale:
- al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;
- ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Successivamente in merito al quesito specifica che con la Circolare 14/E del 2020 è stato precisato che, ai sensi del comma 5, inoltre, il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 in relazione a ciascuno dei mesi di riferimento.
Inoltre, nelle ipotesi di «cessione del credito al locatore a titolo di pagamento del canone» il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.
Nel caso di specie si è in presenza della costituzione della garanzia fideiussoria che comporta l'assunzione da parte di un soggetto terzo di un obbligo personale ed accessorio all'obbligazione del debitore principale.
Così come ricorda l'agenzia a norma dell'articolo 1949 c.c, l'escussione della garanzia comporta il subentrare del fideiussore nelle ragioni del creditore, che gli permetterà di agire nei confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore (cd. surrogazione del fideiussore).
Per questo motivo l'agenzia ritiene che l'escussione della fideiussione, la cui funzione attribuita dall'ordinamento giuridico consiste proprio nel garantire il pagamento dei canoni di locazione, costituisca, ai fini della norma del credito di imposta sulle locazioni, una modalità di "versamento" del canone che integra il presupposto per la spettanza del credito d'imposta in questione.