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INDENNIZZO ECONOMICO PER I LICENZIAMENTI POST JOBS ACT: OK DELLA UE

1 minuto, Redazione , 19/03/2021

Indennizzo economico per i licenziamenti post Jobs Act: ok della UE

Il diverso trattamento dei licenziamenti illegittimi per contratti pre e post Jobs Act è giustificato e compatibile con il diritto comunitario, afferma la Corte di Giustizia UE

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Il diverso trattamento dei licenziamenti illegittimi  per contratti pre e post  Jobs Act è compatibile con il diritto comunitario afferma la Corte di giustizia europea.

Lo speciale regime introdotto per il contratto a tutele crescenti  dal Dlgs n. 23/2015 è giustificato in quanto tende ad  incentivare  i rapporti stabili.

Lo afferma la sentenza C652 19  ha  risolve  il dubbio posto dal Tribunale di Milano a seguito della vicenda di 350 lavoratori licenziati con procedura collettiva nel 2017  che avevano poi  ottenuto l'accertamento di illegittimità del licenziamento. 

Per uno di essi   la tutela applicata dal tribunale di Milano era  stata solo il risarcimento economico, in quanto  il lavoratore era stato assunto  con un contratto a tempo determinato trasformato poi in contratto a tempo indeterminato  dopo l'entrata in vigore del dlgs 23 2015 , attuativo del Jobs act 

Il Tribunale di Milano si chiedeva se l’esistenza di due regimi sanzionatori differenti  che prevedono da un parte la reintegra obbligatoria, dall'altra l'indennità risarcitoria, per un licenziamento collettivo illegittimo , fosse compatibile con il Diritto Comunitario. La risposta della Corte è stata positiva.

Viene infatti chiarito che :

  • la direttiva n. 98/59 sui licenziamenti collettivi, richiamata dal Tribunale di Milano, non è pertinente  perché riguarda una procedura  e non il criterio che alla base definisce i casi in cui essa vada applicata 
  • va fatto riferimento anche all' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e in questo senso la norma del  Dlgs n. 23/2015, che assimila a una nuova assunzione la conversione di un contratto a termine in un rapporto  a tempo indeterminato, grazie al regime delle “tutele crescenti”,  non è contestabile in quanto offre al lavoratore una forma di stabilità dell’impiego.   Siamo in un ambito di incentivazione all'occupazione stabile che per la Corte rientra in una legittiima possibilità di scelta degli stati membri.

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