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DPI PER RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA: OBBLIGHI E REQUISITI

2 minuti, Redazione , 18/03/2021

DPI per rischio chimico in Edilizia: obblighi e requisiti

Le attività esposte al rischio chimico in ediliza, sostanze pericolose obblighi per i datori di lavoro e guida all'utilizzo di DPI in una aggiornata pubblicazione INAIL gratuita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le  malattie professionali  legate al rischio chimico in edilizia,   catalogate già nel 2004  dall'Autorità europea per la salute sul lavoro EU-OSHA, sono:

  •  la silicosi,
  •  gravi malattie respiratorie,
  •  le dermatiti professionali,
  •  l’asma allergica, 
  • neoplasie del polmone e delle cavità nasali ,

In una analisi recente l’Eu-Osha ha rimarcato  che anche l’edilizia cosiddetta “green” deve porre attenzione al problema .

 A questo proposito INAIL mette a disposizione una scheda tecnica aggiornata e completa sulle attivita a rischio chimico, le sostanze, gli obblighi per datori di lavoro e lavoratori , le caratteristiche dei relativi DPI da utilizzare ( La scheda è allegata in fondo all'articolo)
In sintesi, vale la pena evidenziare che le attività che possono esporre i lavoratori nel cantiere edile al rischio chimico sono, in primo luogo:

  •  l’utilizzo e la manipolazione di sostanze e preparati pericolosi: solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e mediante specifiche lavorazioni, utilizzo di bitume o asfalti a caldo. 
  •  la saldatura, con   vaporizzazione dei metalli
  •  la demolizione e  lo scavo 
  •  la preparazione di calce e malte cementizie 

Un ulteriore rischio in particolare nell'edilizia verde  è l'esposizione a isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali che sono largamente  usati nella produzione di schiume, fibre, materiali isolanti, pitture e vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite, materiali isolanti, , con potenziali effetti infiammatori, citossici e cancerogeni.

Gli obblighi  di datore di lavoro preposto e lavoratori:

La scelta dei dispositivi di protezione individuale contro il rischio chimico in edilizia

I dispositivi  nel settore delle costruzioni, sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie:

  1.  i dispositivi per la protezione della cute: guanti e dispositivi di protezione del corpo  compresi viso e occhi e 
  2. i dispositivi  per la difesa delle vie respiratorie  definiti anche APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie) che mirano a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas). Ai fini dell’individuazione dell’APVR più adatto va considerata la natura dell’inquinamento, verificando se sia dovuto a particelle, gas, vapori, insufficienza di ossigeno o a una combinazione di questi fattori.

Nella Scheda INAIL è presente una completa flow-chart (grafico)  che guida alla scelta del Dispositivo piu adatto sulla base di tutti i fattori di rischio.

I  riferimenti normativi in materia sono i seguenti:

  •  il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico per la salute e la sicurezza nei lughi di lavoro
  •  il d.lgs 19 febbraio 2009, n. 17;
  •  il regolamento dell’Unione europea n. 425/2016. 

Va ricordato che i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che nelle condizioni di impiego a cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi e devono essere compatibili tra loro nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi multipli che richiedano l’utilizzo contestuale di più DPI.

PER APPROFONDIRE il tema sono disponibili:  

il volume "Guida ai piani di sicurezza 2.0 " Libro di carta Maggioli editore

e l'e book  La Gestione del rischio COVID 19 

Allegato

INAIL scheda DPI in edilizia

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO

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