L'agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 177 del 16 marzo 2021 ha chiarito che sulla somma erogata in una procedura di licenziamento collettivo a titolo di "anticipazione"del trattamento incentivante , prima della cessazione del rapporto di lavoro è comunque possibile applicare l'imposta separata agevolata a norma degli articoli 17 e 19 delTesto unico delle imposte sui redditi .
Il caso prospettato riguardava in particolare una societa che,nell'ambito di un piano di risanamento e ristrutturazione finalizzato alla razionalizzazione dei costi, nel gennaio 2020, aveva avviato una procedura dilicenziamento collettivo , definita in sede ministeriale, con accordo tra le Parti, nell'aprile 2020.
Si prevedeva che i lavoratori entro il mese di ottobre 2020,dessero l'adesione di non opposizione allicenziamento in modo da ottenere in aggiunta alle spettanze di fine rapporto dovute, un sostegno economico, "in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavorodunque a titolo di incentivazione all'esodo". Le cessazioni per una ristretta platea di lavoratori che avevano già accettato la cessazione con data giugno 2020, sono state riprogrammate a causa delle nuove esigenze causate anche dall'emergenza COVID ,prorogando il rapporto lavorativo per il tempo ritenuto necessario a soddisfare leesigenze aziendali.
e anche l'erogazione dell'incentivo all'esodo in epoca successiva . A d ottobre è stata rinnovata la proroga al primo semestre del 2021
Nella seconda intesa è stata nuovamente prevista la condizione dello"slittamento" del pagamento dell'incentivo all'esodo ma la società faceva presente di voler liquidare gli incentivi entro il mese di dicembre 2020, o comunque in vigenza del rapporto di lavoro.
Chiedeva quindi se lla quota di incentivo all'esodo erogato nel corsodel rapporto di lavoro possa applicarsi la tassazione separata in luogo di quellaordinaria.
Ad avviso della Società istante, infatti, l'incentivo all'esodo a titolo dianticipazione in epoca antecedente al licenziamento, si sostanzia comunque quale «somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto dilavoro,e come previsto dall'articolo 17 del Tuir, essendo completamente "slegate"dall'esecuzione del rapporto e/o dalle prestazione tipiche dello stesso.
La Risposta dell'Agenzia è positiva e conferma chee il datore di lavoro puo erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivo all'esodo, quale somma che trovi la sua ragione nell'accordo volto alla cessazione anticipata delrapporto di lavoro.