Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. Il 24 dicembre 2020 è stato definito l’accordo firmato tra Regno Unito e l’Unione europea, volto a disciplinare i rapporti economici tra i due sistemi secondo il nuovo assetto.
In estrema sintesi, per gli scambi con il Regno Unito vanno applicate le procedure doganali e fiscali previste per i paesi extra-UE.
Dal 1 ° gennaio 2021 trova inoltre applicazione il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord che prevede la vigenza delle norme UE in materia doganale per la circolazione delle merci tra Stati membri. Non ci saranno dunque specifiche formalità doganali.
In particolare, in conformità dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che è parte integrante dell’accordo di recesso, le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA elencate nell’allegato 3 del protocollo relative alle merci continuano ad applicarsi nell’Irlanda del Nord dopo il periodo di transizione, in modo tale da evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.
Di conseguenza, i soggetti passivi ed alcuni enti non soggetti passivi saranno sottoposti alle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA per le operazioni nell’Irlanda del Nord, mentre saranno soggetti a disposizioni della normativa del Regno Unito sull’IVA per tutte le altre operazioni nel Regno Unito, anche nei confronti della stessa Irlanda del Nord.
Ai fini dell’adeguato funzionamento del sistema IVA dell’Unione, il Consiglio d’Europa ha emanato la Direttiva (UE) n. 2020/1756 del 20 novembre 2020, che prevede l’attribuzione di un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell’Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni.
Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione sono basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito. L’Irlanda del Nord non ha un codice specifico nell’ambito di tale sistema, ma l’ISO prevede la possibilità di usare codici «X» per i territori che non hanno un codice specifico. Di conseguenza è stato adottato il codice “XI” per l’Irlanda del Nord, codice distinto da quello del Regno Unito che inizia con GB; si precisa che il codice “IE” resta valido per l’Irlanda.
Restano distinte, invece, le prestazioni di servizi effettuate tra Stati membri e soggetti dell’Irlanda del Nord: tali operazioni non sono state ricomprese nel citato protocollo di accordo, pertanto, le stesse devono essere equiparate alle operazioni tra Stati membri e paesi terzi.
I servizi “generici” ricevuti da prestatori dell’Irlanda del nord richiedono che il committente nazionale emetta un’autofattura per assolvere l’imposta in Italia.
Allo stesso modo, i servizi resi da un prestatore italiano nei confronti di un committente dell’Irlanda del Nord vanno fatturate come fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 7-ter, DPR 633/1972 (natura operazione N2.1).
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