Un lavoratore reintegrato dopo licenziamento illegittimo non puo chiedere la regolarizzazione contributiva all'INPS quando l'azienda non sia piu attiva. Deve piuttosto rivalersi sui soci. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6722/2021 del 10 marzo 2021 .
Il caso nasceva dall'impossibilità per il lavoratore di richiedere i contributi al vecchio datore di lavoro la cui impresa nel frattempo era stata dichiarata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese.
Il ricorso era basato su un precedente della stessa Cassazione (n.7459 2002). in cui si affermava che , in generale anche se l'istituto non riceve il versamento dal datore di lavoro, deve provvedere alla regolarizzazione contributiva del lavoratore. La sentenza della Corte concorda sul fatto che l'obbligo contributivo a seguito di licenziamento illegittimo per il periodo tra il licenziamento e la reintegra va sanato anche senza domanda del lavoratore all'ente in quanto il versamento dei contributi previdenziali è un'obbligazione a carattere pubblicistico, come l'obbligazione tributaria
Ma questo principio non è applicabile nel caso in cui la società sia nel frattempo estinta, e l'ordinamento non prevede comunque la possibilità un'azione dell'assicurato verso l'Istituto. E questo neanche nel caso in cui l'ente sia stato informato dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione.
La Suprema Corte afferma quindi , rigettando il ricorso, che "correttamente la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda del lavoratore ricorrente" a cui resta solo la facolta di richiedere il risarcimento di cui all'articolo 2116 c.c. o di chiedere la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex articolo 13, (cosi' espressamente Cass. n. 6569 del 2010; Cass. nn. 3491 del 2014 e 2164 del 2021). Tali rimedi , spiegano i supremi giudici che richiamano la pronuncia n. 6070 del 2013 delle Sezioni Unite, sono comunque utilizzabili con la successione delle obbligazioni della societa', ai soci della stessa che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali."