Con Risoluzione n 19 del 15 marzo l'Agenzia delle entrate risponde ad un interpello sulla applicazione della aliquota agevolata IVA per le cessioni di oli vegetali utilizzati per produrre energia elettrica.
In particolare chiarisce che, con precedente Risoluzione n 17/E del 2013 "è stato affermato che gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili anche sotto il profilo dell’IVA agli oli indicati nel numero 104), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, alla cui cessione si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%"
La società istante ha quale oggetto sociale, tra gli altri, “... lo svolgimento di attività di scambio di energia elettrica e/o vendite di energia termica (calore) e di combustibili di qualsiasi tipo e/o olii vegetali...”.
In particolare svolge l’attività di commercio di oli vegetali puri (OVP) chimicamente non modificati, tracciati, sostenibili, non per uso alimentare umano né vegetale (no feed no food) destinati a impianti che generano energia elettrica con una potenza installata non inferiore a 1 kW.
La cessione dei suddetti oli, di cui alla Nomenclatura TARIC 1512 1910 (oli di girasole di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano), può avvenire:
- direttamente sia nei confronti di operatori elettrici (titolari di impianti con potenza installata non inferiore ad 1 kW),
- indirettamente nei confronti di intermediari.
Il dubbio è sorto in merito alla applicabilità ad entrambi i casi dell’IVA agevolata al 10% in base al n. 104), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e di qui l'interpello alla agenzia.
L'agenzia riepiloga innanzitutto la norma chiarendo che:
il n. 104), della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% tra le altre, per le cessioni di «oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw».
Con il recepimento della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, il d.lgs. n. 26 del 2007 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), disponendo la sostituzione delle parole “oli minerali” con “prodotti energetici” e la modifica dell’articolo 21, rubricato “Prodotti soggetti ad accisa”, che riporta ora l’elencazione dei prodotti energetici, tra i quali sono ricompresi, alla lettera a), i prodotti “di cui ai codici NC da 1507 a 1518”, se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
Poi con la Risoluzione n. 17/E del 2013, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le Entrate hanno affermato che gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili anche sotto il profilo dell’IVA agli oli indicati nel numero 104), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, e pertanto le loro cessioni sono soggette ad aliquota IVA ridotta del 10%
Alla lucedi tali considerazioni è emerso che gli avverbi “direttamente o indirettamente” fanno riferimento non alle modalità di commercializzazione, bensì al procedimento di produzione dell’energia elettrica, a seconda che il bene sia utilizzato come combustibile in modo diretto, ovvero previa trasformazione, per la generazione di energia elettrica. Ciò risulta confermato anche dalle Note n. 42337 del 19 maggio 2014 e n. 99902 del 24 settembre 2014 dell’ADM
Pertanto, si ritiene che per l'istante sia possibile fruire dell’IVA agevolata per la cessione di oli vegetali, rientranti in quelli indicati dai codici TARIC sopra riportati, solo nel caso in cui questi siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica.
Resta impregiudicata, in ogni caso, l’applicabilità del regime dei depositi IVA previsto dall’articolo 50-bis del d.l. n. 331 del 1993.