E' stato pubblicato nella GU n. 62 del 13/3/2021 il Decreto Legge n.30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena"
Il Decreto consta di 4 articoli ed in particolare l'art 1 in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Sempre in data 13 marzo nella stessa Gazzetta sono state pubblicate tre ordinanze del Ministro Speranza che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo.
Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa.
Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 marzo.
A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata in data 13 marzo da parte della Regione.
Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all'incidenza.
Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
La legge di conversione conferma che è sempre possibile il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. L'abitazione puo' essere anche la seconda casa nella quale è sempre possibile rientrare. Cosi recita l'art. 1 c. 3:
" Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»; "
Segue il comma 4 bis e 4 ter che disciplina gli spostamenti nell'ambito regionale e comunale.
«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
4-ter. Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia»;
Vediamo i dettagli
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile nelle Regioni che si collocano in zona gialla si applicano le misure previste per la zona arancione.
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 nelle zone arancioni è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 le misure previste per la zona rossa si applicano anche alle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti sulla base dell'ultimo monitoraggio
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 i presidenti delle Regioni e Province autonome possono stabilire di applicare le restrizioni della zona rossa anche:
a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Spostamenti a Pasqua sono valide le regole della zona rossa
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020)
Nei medesimi giorni è consentito, in ambito comunale lo spostamento di sole due persone oltre ai minori di 14 anni una sola volta al giorno.
Attesi ulteriori chiarimenti su aperture di bar, ristoranti e altre attività commerciali.