HOME

/

FISCO

/

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

/

UN COSTO È INERENTE (E DEDUCIBILE) ANCHE SE ANTIECONOMICO

Un costo è inerente (e deducibile) anche se antieconomico

L’ordinanza della Corte di Cassazione 6368/2021 stabilisce che un costo, se inerente con l’attività d’impresa, sarà deducibile, anche se antieconomico rispetto al ricavo atteso

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Ordinanza numero 6368 della Corte di Cassazione civile, pubblicata giorno 8 marzo 2021, posiziona un mattone importante su una questione, tutt’altro che nuova, che presumibilmente non si esaurirà con questa sentenza.

L’oggetto del contendere è rappresentato da alcuni costi (nel caso specifico per sponsorizzazione) portati a tassazione, in sede di accertamento, perché “indebitamente dedotti in quanto non inerenti”.

Sul principio non c’è nulla da eccepire: un costo è deducibile dal reddito di impresa solo se inerente. Ma la questione affrontata è più profonda: ci si chiede in base a quali elementi un costo debba essere considerato inerente o meno. E proprio su questo punto si apre la contesa, stretta tra una interpretazione di tipo qualitativo e una di tipo quantitativo.

Semplificando per brevità, potremmo dire che un costo può essere considerato qualitativamente inerente quando la sua natura è correlata alla natura stessa dell’attività esercitata; che ben diversa cosa è dall’inerenza quantitativa, rappresentata dal nesso di collegamento diretto tra ricavi e costi richiesta dal comma 5 dell’articolo 108 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ai fini della loro deducibilità.

Nel caso preso in esame dalla corte, l’antieconomicità di un determinato costo (cioè il fatto che questo non sia direttamente correlato alla produzione di un ricavo) era stato considerato, in sede di accertamento, elemento sufficiente per qualificarlo come indeducibile, riportandolo così a tassazione.

La suprema corte entra nel merito della questione precisando che “deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all'oggetto dell'impresa […] escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale”, mentre “l'antieconomicità del costo […] degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza”.

La Corte di Cassazione, sostenendo che l’inerenza debba essere valutata in base alle nozioni che governano il reddito di impresa, stabilisce quindi per l’inerenza un principio di prevalenza della componente qualitativa su quella quantitativa, rappresentata dal legame diretto tra costo e ricavo, che assumerà carattere meramente indiziario e come tale non sufficiente, da sola, a qualificare un costo come indeducibile.

Per questa ragione, il corretto angolo d’osservazione, per determinare la deducibilità di un costo, è quello che mette in primo piano l’attività esercitata e non il ricavo conseguito.

La motivazione è che, per quanto possa essere rigorosa, una norma antielusiva non può prevaricare i principi generali di determinazione del reddito, restando comunque a questi in subordine razionale.

Tag: RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DETERMINAZIONE DEL REDDITO · 04/11/2024 Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

Secondo la Corte di Cassazione anche i servizi di consulenza prestati dagli amministratori richiedono preventiva delibera assembleare ai fini della loro deducibilità

Deducibilità IMU immobili strumentali: regole 2024

Deducibilità al 100% dell'IMU dell'anno d'imposta 2023 per immobili strumentali: come indicarla nel Modello Redditi SC 2024

Deducibili le perdite su crediti anche se derivanti da un comportamento antieconomico

Secondo la Corte di Cassazione la palese antieconomicità di una perdita su crediti non ne inficia la deducibilità, se la perdita è sostenuta da elementi certi e precisi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.