L’Ordinanza numero 6368 della Corte di Cassazione civile, pubblicata giorno 8 marzo 2021, posiziona un mattone importante su una questione, tutt’altro che nuova, che presumibilmente non si esaurirà con questa sentenza.
L’oggetto del contendere è rappresentato da alcuni costi (nel caso specifico per sponsorizzazione) portati a tassazione, in sede di accertamento, perché “indebitamente dedotti in quanto non inerenti”.
Sul principio non c’è nulla da eccepire: un costo è deducibile dal reddito di impresa solo se inerente. Ma la questione affrontata è più profonda: ci si chiede in base a quali elementi un costo debba essere considerato inerente o meno. E proprio su questo punto si apre la contesa, stretta tra una interpretazione di tipo qualitativo e una di tipo quantitativo.
Semplificando per brevità, potremmo dire che un costo può essere considerato qualitativamente inerente quando la sua natura è correlata alla natura stessa dell’attività esercitata; che ben diversa cosa è dall’inerenza quantitativa, rappresentata dal nesso di collegamento diretto tra ricavi e costi richiesta dal comma 5 dell’articolo 108 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ai fini della loro deducibilità.
Nel caso preso in esame dalla corte, l’antieconomicità di un determinato costo (cioè il fatto che questo non sia direttamente correlato alla produzione di un ricavo) era stato considerato, in sede di accertamento, elemento sufficiente per qualificarlo come indeducibile, riportandolo così a tassazione.
La suprema corte entra nel merito della questione precisando che “deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all'oggetto dell'impresa […] escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale”, mentre “l'antieconomicità del costo […] degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza”.
La Corte di Cassazione, sostenendo che l’inerenza debba essere valutata in base alle nozioni che governano il reddito di impresa, stabilisce quindi per l’inerenza un principio di prevalenza della componente qualitativa su quella quantitativa, rappresentata dal legame diretto tra costo e ricavo, che assumerà carattere meramente indiziario e come tale non sufficiente, da sola, a qualificare un costo come indeducibile.
Per questa ragione, il corretto angolo d’osservazione, per determinare la deducibilità di un costo, è quello che mette in primo piano l’attività esercitata e non il ricavo conseguito.
La motivazione è che, per quanto possa essere rigorosa, una norma antielusiva non può prevaricare i principi generali di determinazione del reddito, restando comunque a questi in subordine razionale.