HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

ARTIGIANI: L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NON BASTA AI FINI INPS

2 minuti, Redazione , 12/03/2021

Artigiani: l'iscrizione all'albo non basta ai fini INPS

L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane non costituisce titolo per il corrispondente inquadramento previdenziale presso l'INPS. Indicazioni della Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane  non costituisce prova ai fini del  corrispondente inquadramento previdenziale  presso l'INPS . E' necessario quindi fornire altre prove specifiche per l'accertamento dei requisiti che a loro  volta sono richiesti dall'istituto  per accordare specifiche agevolazioni contributive. 

Lo afferma la Corte di cassazione (sezione lavoro, 8 marzo 2021, n. 6314 - che alleghiamo in fondo all'articolo). Addirittura si specifica che,  anche se l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ha valore costitutivo  sulla base della legge n. 443/1985,  tale iscrizione stessa puo essere contestata e il giudice puo chiedere la verrifica dei requisiti sulla base di altri elementi.

La sentenza citata riguardava il caso di .una società consortile  del settore trasporti  composta da molte imprese artigiane e 4 società con attività di natura industriale  alla quale l'INPS aveva chiesto l'adeguamento agli obblighi contributivi previsti per le società industriali, escluse da agevolazioni. La contestazione della società era basata sul fatto che  la commissione regionale aveva confermato l'iscrizione  del consorzio all'albo degli artigiani .

Per la Cassazione però tale circostanza non è prova  dell'inquadramento in questo settore  ma ha un mero valore indiziario. Tali provvedimenti, pertanto, sono pienamente sindacabili in sede giudiziale.

La Cassazione ricorda in particolare la  precedente, Cass. n. 20443 del 2006 , che "ha ripercorso l'evoluzione normativa in materia di effetti che l'iscrizione della impresa nell'albo delle imprese artigiane determina nei riguardi dell'Inps, e quindi sul piano prettamente previdenziale, sia per quanto riguarda la posizione dei titolari, sia per quanto riguarda il regime relativo ai contributi da versare per i lavoratori dipendenti.In tale occasione si e' negato che la mancata impugnazione da parte dell'Inps del provvedimento della commissione regionale che ha confermato la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, emesso dalla commissione regionale competente, renda intangibile per l'azienda l'inquadramento in questo settore ed intangibile per i soci la iscrizione nella gestione Inps degli artigiani".

La Corte di cassazione  sull'argomento ha anche evidenziato che riguardo ai consorzi di imprese  vi è una distinzione da fare  tra 

  1. consorzi di imprese  formati solo da imprese artigiane possono iscriversi nella sezione separata dell'albo delle imprese artigiane e godere delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 49, lettera b), legge n. 88/1989 e 
  2.  consorzi misti,  composti  sia imprese artigiane che imprese industriali, i quali possono invece beneficiare solo delle eventuali agevolazioni regionali e solo se le imprese industriali non siano più di un terzo di tutte quelle che li compongono.

Quest'ultimo è appunto il caso della società ricorrente nel caso in esame.

Allegato

Cassazione 6314 2021 imprese artigiane

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/11/2024 Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 25 novembre 2024

Pubblicato il 57° elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Decreto Direttoriale 124 del 25 novembre 2024

Verifiche attrezzature: elenco abilitati  al 25 novembre  2024

Pubblicato il 57° elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Decreto Direttoriale 124 del 25 novembre 2024

Fondo nuove competenze 2024: ecco il decreto

Pubblicato il decreto che avvia la terza edizione del bando di finanziamento per la formazione in azienda; i dettagli su importi e benefici. Atteso l'avviso di selezione

CCNL  comunicazione artigiani PMI:  cosa prevede il rinnovo

sottoscritto l’accordo per il rinnovo quadriennale del Ccnl Area Comunicazione Confartigianato CNA CLAII Aumento 200 euro al 4° livello e Unatantum di 150

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.