Con Nota del 3 marzo n 3142 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde ad una Associazione in merito a quesito relativo alle somme scaturenti dal 5 per mille relative alle annualità 2018 e 2019 e chiede chiarimenti sulla rendicontazione delle stesse alla luce della condizione di emergenza da covid.
In particolare la nota specifica che "in ordine alle somme erogate da questa Amministrazione a titolo di cinque per mille, relativamente agli anni finanziari 2018 e 2019, rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle stesse ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa, nonché, l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno ricevuto un contributo di importo pari o superiore ad euro 20.000, ai fini della successiva trasmissione della documentazione medesima a questa Amministrazione"
Tuttavia, secondo il Ministero, gli enti medesimi potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica tuttora in atto, ascrivendo i relativi importi alla voce “Accantonamento” del rendiconto, dovendosi limitare a tal fine ad utilizzare la causale standard “Accantonamento emergenza Covid-19”.
Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di percezione), gli enti saranno tenuti ad inviare al Ministero il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.
Il caso era sorto da un quesito posto da una associazione con la nota n. 074 -21 del 3 febbraio 2021 con la quale ci si interrogava circa la possibilità di prendere in considerazione un adeguato slittamento dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del cinque per mille relativi alle annualità finanziarie 2018 e 2019 e dei successivi obblighi di rendicontazione.
L'associazione adduceva tale richiesta per ragioni legate all’impossibilità di svolgere le attività statutarie da parte degli enti beneficiari del contributo, in conseguenza delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Secondo le norme vigenti tutti sugli enti percettori del contributo idel 5 per mille grava l’obbligo di redigere:
- il rendiconto delle somme percepite a titolo di cinque per mille
- nonché della relativa relazione illustrativa.
Solo gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a € 20.000,00 hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere detti documenti all’Amministrazione erogatrice.
La nota ministeriale nel rispondere ricorda innanzitutto che ai sensi dell’art. 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, il rendiconto va redatto entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo e trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.
I predetti termini sono rimasti invariati anche nella nuova disciplina contenuta all’art. 16 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, e attuativo del Decreto Legislativo n. 111 del 3 luglio 2017.
Una norma emergenziale ossia l'art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, commi 3 e 3-bis) ha previsto per gli enti medesimi, la possbilità di svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020 e per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è stato fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.
Considerato che:
- nel corso dell’anno solare 2020 sono stati erogati i contributi del cinque per mille relativi all’anno finanziario 2018, nonché, in applicazione dell’articolo 156 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, quelli relativi all’anno finanziario 2019
- e considerato che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica ha reso necessaria la reintroduzione di diverse misure di contenimento della stessa,
si riscontra che tali restrizioni hanno inciso negativamente sul concreto dispiegarsi delle attività statutarie degli enti, il cui esercizio è limitato o inibito
Per queste ragioni l'associazione aveva domandato se fosse possibile la suddetta ulteriore proroga dei termini di svolgimento delle attività e relativa rendicontazione.
Il Ministero chiarisce con la nota di cui si tratta che, ai contributi relativi agli anni 2018 e 2019 non è applicabile la disciplina contenuta nel sopra citato articolo 35, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 18/2020, per due ragioni:
- il dato letterale della disposizione, che circoscrive espressamente il differimento dei termini di impiego delle risorse relativamente all’anno 2017 e del conseguente adempimento degli obblighi di rendicontazione;
- la natura speciale della disposizione, che, come tale, non può trovare applicazione al di fuori del suo originario ambito.
La risposta al quesito deve pertanto essere fornita a legislazione vigente, sulla base di una lettura sistemica e coordinata delle norme contenute in fonti di pari rango:
- l'art 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 (che costituisce la norma alla cui disciplina soggiacciono i contributi del cinque per mille relativi alle annualità 2018 e 2019), dopo aver fissato in 12 mesi il termine di redazione del rendiconto, al comma 1, lettera e) riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.
- inoltre conformemente alle linee guida sulla rendicontazione attualmente presenti sul sito istituzionale di questo Ministero le somme accantonate dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel relativo rendiconto.
Pertanto, gli enti del Terzo settore beneficiari del contributo a titolo di cinque per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019, potranno inserire al punto 6 (“Accantonamento”) del modello di rendiconto, l’importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa, come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, non essendo necessario, nell’ottica della semplificazione degli oneri amministrativi dettata dal vigente contesto emergenziale, alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale.
Difatti, nel caso di specie a pluriennalità del programma di impiego delle risorse deriva da una causa di forza maggiore, identificabile nei provvedimenti assunti a partire dal richiamato D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che hanno concretamente reso inesercitabili, in tutto o in parte, le attività statutarie verso cui convogliare le risorse finanziarie in parola.