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BONUS LOCAZIONI: PER ENC SPETTA AL LORDO IVA SU CANONI DELLA SEDE ISTITUZIONALE

3 minuti, Redazione , 09/03/2021

Bonus locazioni: per ENC spetta al lordo IVA su canoni della sede istituzionale

Per ENC che svolgono occasionale attività commerciali il bonus locazioni spetta sugli importi pagati al lordo di IVA perchè essa è un costo per l'ente.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risposta a interpello n 160 dell’8 marzo 2021, vengono chiariti aspetti della fruizione del bonus affitti per un ente non commeciale ENC relativamente ai canoni di locazione per gli immobili adibiti a sede istituzionale.

In particolare, nel caso di specie, l'Agenzia chiarisce che è possibile l'utilizzo del bonus affitti per gli immobili di ente non commerciale che svolge solo occasionalmente, attività commerciale e senza partita Iva.  determinando il credito di imposta sull'importo dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto l'imposta rappresenta per l'ente un costo che incrementa il canone di locazione corrisposto.

Specifichiamo gli elementi dell'interpello.

L'ente non commerciale:

  • non ha partita IVA
  • è associazione in forma privatistica senza scopo di lucro
  • le sue risorse finanziarie derivano dalle quote associative e dalle attività non commerciali (per un importo superiore a 5 milioni di euro)
  • l’ente svolge occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, con ricavi marginali, dichiarati ai fini IRES come redditi diversi, quali royalties, subaffitti di impianti sportivi e incassi di gare di spareggio per la conclusione dei campionati. 
  • l’associazione ha sede su tutto il territorio nazionale e svolge attività in immobili per i quali paga canoni di affitto a fronte di fatture sottoposte a Iva.

L'ente ritiene che trattandosi di introiti decomercializzati non siano da considerare come rilevanti ai fini del limite di 5 milioni di euro annui. e ritiene che la " percentuale del credito d'imposta vada calcolata sull'ammontare complessivo delle fatture emesse, per gli affitti, dai locatori degli immobili stessi, comprensivo di IVA dal momento che l'imposta rimane a gravare su questa Lega che non ha possibilità di detrarla". 

Ricordiamo che il credito d’imposta è stato introdotto dal decreto “Rilancio” (art 28 DL n 34/2020) per risarcire gli esercenti dei canoni di locazione mensili degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda corrisposti durante l’emergenza da Covid-19.
La norma specifica che possono usufruire del tax credit anche gli enti non commerciali per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Per chi svolge attività economica il credito d'imposta è subordinato a una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente e, inoltre, la misura dell'agevolazione è commisurata “all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno” (comma 5).
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/2020 ha chiarito che possono fruire del credito di imposta gli enti non commerciali, comprese le organizzazioni del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale”.
Dalla lettura della disposizione, emerge che gli ENC possono usufruire del contributo anche se svolgono, oltre all'attività istituzionale, un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.

Come precisato nella risoluzione n. 68/E del 2020, ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a 5 milioni di euro, per gli enti non commerciali, devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. 

In relazione alla verifica dei flussi reddituali, come chiarito nella citata circolare 14/E del 2020, per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Per gli enti non commerciali che svolgono solo, occasionalmente, attività commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita IVA, il credito d'imposta va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'IVA, in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.

Allegato

Risposta a interpello del 08.03.2021 n. 160

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