Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto del 5 per mille 2021, hanno tempo fino al 12 aprile 2021 per presentare l’istanza d’iscrizione.
Questo vale solo per gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente, non sono infatti tenuti a presentare nuovamente la domanda:
- gli enti già presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate (Motore di ricerca Elenco permanente del 2021).
- e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale (Elenco permanente del 2021). Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2021 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Quali sono le modalità e i termini di iscrizione per gli enti del volontariato
Ai fini dell’iscrizione e conseguente accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille, gli Enti del volontariato, destinatari del contributo fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, si devono rivolgere all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, gli enti del volontariato che intendono partecipare al riparto devono presentare l’istanza di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile cade di sabato), esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia.
La domanda, contenente anche l'autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti attestante l'iscrizione all'anagrafe, registro o albo di appartenenza, può essere trasmessa in via telematica:
- direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure
- tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), in questo caso gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del DPR n. 322/1998.
L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale.
Eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 30 aprile, dal legale rappresentante dell'ente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Successivamente, entro il 10 maggio, l'Agenzia delle entrate, pubblica sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell'elenco.
Le date da ricordare per gli enti del volontariato
ENTI DEL VOLONTARIATO - ADEMPIMENTI E SCADENZE 2021 | |
Presentazione Istanza all’Agenzia delle entrate | entro il 12 aprile |
Pubblicazione elenco iscritti sul sito dell’Agenzia delle entrate | entro il 20 aprile |
Correzione eventuali errori | entro il 30 aprile |
Pubblicazione elenco iscritti corretto sul sito dell’Agenzia delle entrate | entro il 10 maggio |
Quali sono le modalità e i termini di iscrizione per le associazioni sportive dilettantistiche
L’amministrazione competente per la ricezione delle domande di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche “che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”, è il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il Comitato può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.
Per iscriversi nell’elenchi dei beneficiari del cinque per mille tenuto dal CONI, le ASD devono presentare domanda di accesso entro il 12 aprile 2021 dal legale rappresentante della asd, oppure tramite gli intermediari abilitati, attraverso il software disponibile sul sito del CONI mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate nonché direttamente sul sito della stessa Agenzia.
Il modello dell’istanza di accreditamento e le relative istruzioni sono pubblicati sul sito del CONI e su quello dell’Agenzia delle Entrate.
Il modulo della domanda di iscrizione contiene un’autocertificazione, resa dal legale rappresentante dell’ASD, attestante:
- la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;
- la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti, e anche qui in caso di errori di iscrizione, il legale rappresentante dell'ente può chiederne la rettifica entro il 30 aprile. Il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Le date da ricordare per le Associazioni sportive dilettantistiche
ASD - ADEMPIMENTI E SCADENZE 2021 | |
Presentazione istanza al CONI | entro il 12 aprile |
Pubblicazione elenco iscritti sul sito del CONI | entro il 20 aprile |
Richiesta di correzione di eventuali errori da parte del legale rappresentante | entro il 30 aprile |
Pubblicazione elenco iscritti corretto sul sito CONI | entro il 10 maggio |