La Certificazione relativa agli Utili e agli altri Proventi Equiparati corrisposti, abbreviato in CUPE, è quella certificazione che deve essere rilasciata da coloro che hanno corrisposto utili o proventi a questi equiparati nell’anno fiscale di riferimento a coloro che li hanno percepiti.
Il perimetro di applicazione, come ratio del modello, non segue tanto coloro che hanno erogato o ricevuto questi flussi finanziari, ma è più che altro legato alla tipologia reddituale: come regola generale è soggetta alla certificazione, da effettuarsi tramite questo modello, la percezione di utili o di proventi equiparati (percepiti nell’anno fiscale interessato, secondo il principio di cassa, quindi in base alla percezione effettiva) non soggetti a tassazione definitiva, che, come tali, saranno anche oggetto di apposito spazio sul modello 770.
Di conseguenza non saranno oggetto di certificazione le medesime tipologie di proventi quando questi saranno sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposizione sostitutiva definitiva.
Per un approfondimento sulle caratteristiche del modello CUPE, rimasto inalterato nella sua struttura fondamentale, si rimanda all’articolo Certificazione utili e proventi equiparati: modello CUPE 2020, il quale ha recepito molteplici novità in tema di tassazione dei dividendi con relativa soggezione a ritenuta.
Per quanto riguarda la certificazione degli utili e dei proventi equiparati percepiti nell’anno fiscale 2020, i soggetti che hanno erogato questi redditi dovranno certificarli attraverso il modello ministeriale CUPE 2021, già disponibile insieme alle istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale sarà possibile esporre la natura dei flussi finanziari erogati nell’anno fiscale di riferimento; i dati così certificati saranno poi riversati sui quadri SI e SK del modello 770.
Il nuovo modello presenta fondamentalmente solo due novità rispetto a quello dell’anno precedente. La prima è la nuova data di scadenza per il rilascio della certificazione, fissata al 16 marzo 2021, e quindi allineata alla data di scadenza della Certificazione Unica, della quale rappresenta un adempimento diverso ma idealmente collegato.
La seconda novità è il recepimento, da parte del modello, delle modifiche avvenute, a partire dall’anno fiscale 2020, della tassazione per trasparenza delle società semplici, come disposto dall’articolo 32-quater del DL 124/2019 e modificato dall’articolo 28 del DL 23/2020, per un approfondimento della quale si rimanda all’articolo Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici: modifiche dal 2020.
Le istruzioni del modello CUPE 2021 a riguardo precisano tre questioni:
- “sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva”;
- “il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato”;
- “alle distribuzioni formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente” alla riforma del 2018.
Per un approfondimento del trattamento fiscale previsto nel 2020 per utili e proventi equiparati, si rimanda all’articolo Dividendi e distribuzioni utili 2020: come devono essere tassati.